T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 432 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha impugnato il bollettino emesso dall’EIMA – Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo (di seguito EIMA) del 16 dicembre 1995, relativamente alla quota latte assegnata alla ricorrente medesima (indicata alla pag. 996), pari a kg. 357.171 (quota A) e Kg. 29.083 (quota B).

Al riguardo, l’interessata ha dedotto vizi di violazione di legge e carenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio l’EIMA – Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, instando per il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1325 del 1° giugno 1995, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, con nota depositata presso la Segreteria della Sezione in data 23 novembre 2010, la difesa della ricorrente ha dichiarato che non residua alcun interesse alla decisione del proposto gravame, in quanto il provvedimento impugnato è stato sostituito da altri provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Al Collegio, pertanto, non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto che l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

3. In considerazione di ciò, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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