Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3696 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.B. propone ricorso per cassazione, in base a dieci motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha respinto il suo gravame nei confronti della pronuncia di primo grado, con la quale, in sede di accertamento dell’obbligo del terzo, era stato accertato il suo debito nei confronti del Consorzio "Il Carpine", debitore dell’attore D. F., sino alla concorrenza di Euro 2.840,51.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, D.F..

D.F.A.C., altro terzo debitore, e il Consorzio "Il Carpine" non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva in appello, essendo essa rimasta contumace in primo grado, l’eccezione di inammissibilità dell’interrogatorio formale.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole della contraddittorietà della motivazione, ove assume la decisività della mancata risposta all’interrogatorio formale, senza affrontare il tema della ammissibilità del mezzo.

1.1.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Premesso, infatti, che a norma dell’art. 177 c.p.c., comma 1, le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e che il principio vale ovviamente anche per le ordinanze ammissive di prova, ne consegue che in tanto la mancata risposta all’interrogatorio formale può porsi a fondamento della decisione, in quanto il mezzo sia ritenuto congruo ed ammissibile dal giudice, tanto più in quanto l’inammissibilità del mezzo sia esplicitamente dedotta come motivo di appello.

2. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della rilevanza attribuita alla mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale nonostante l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata conseguente a notifica ex art. 140 cod. proc. civ..

2.1.- Anche il quinto motivo è fondato. Non si rinviene, infatti, l’avviso di ricevimento della raccomandata, in difetto del quale la notificazione è nulla (SS.UU. 458/05). La questione di nullità della notifica dell’ordinanza ammissiva, convertitasi in ragione di nullità della pronuncia di primo grado (art. 161 c.p.c., comma 1), aveva del resto costituito motivo di gravame.

3.- Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’accertamento cumulativo del debito, pur dovendosi escludere la solidarietà. 3.1.- Il settimo motivo è fondato.

Il giudice di merito accerta infatti cumulativamente l’ammontare del debito dei due convenuti verso il consorzio, pur se la motivazione lascia intendere che l’obbligazione di costoro (per contributi consortili) non sia affatto solidale e nonostante che la questione sia stata a lui sottoposta come motivo di appello (da ritenersi implicitamente disatteso). Egli avrebbe dovuto invece accertare il debito di ciascun consorziato nei confronti del Consorzio esecutato.

4.- Restano assorbiti gli altri motivi.

5.- Accolti il primo, secondo, quinto e settimo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, secondo, quinto e settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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