DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012 , n. 63 Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche’ di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita’ istituzionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2012

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di
calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire
effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una piu’
rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonche’ risparmi nella
spesa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno
all’editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a
razionalizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che
correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita’ con
le finalita’ di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, le imprese
editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero,
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui
all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere
i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta,
per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento
delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di
almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata
nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una
percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5
per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di
contributo sono evidenziate le modalita’ e le condizioni contrattuali
che regolano l’eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle
poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi,
tramite contratti con societa’ di distribuzione esterne, non
controllate ne’ collegate all’impresa editrice richiedente il
contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle
oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una
pluralita’ di copie ad un unico soggetto, nonche’ quelle per le quali
non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo
le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico
soggetto per una pluralita’ di copie, qualora tale abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi’ ammesse le
copie cedute in connessione con il versamento di quote associative
destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali
mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi e’ necessario altresi’ che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici
editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza
dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei
giornalisti;
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche’ le imprese di
cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato,
nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano
impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla
vendita, nelle loro differenti modalita’, siano attestati da
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale
rappresentante dell’impresa, e siano comprovati da apposita
certificazione analitica rilasciata da una societa’ di revisione
iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L’obbligo della relazione di certificazione dei bilanci,
previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, si estende
ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione
delle diverse tipologie di vendita. Le autorita’ diplomatiche o
consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono
l’intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del
contributo, ai fini dell’inoltro al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a
tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per
l’anno 2011, di cui all’articolo 1, comma 40 , della legge 13
dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche’
inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata
entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

Art. 2
Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti
delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza
delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi
ridotti mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, per le
imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ per
le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che
non puo’ comunque superare quello riferito all’anno 2010, e’ cosi’
calcolato:
a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi
sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo
massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente
per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta, per la
stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere
direttamente connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale per la
produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i
relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti
tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio
dell’impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto
analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di
certificazione del bilancio, corredata dell’idonea documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i
costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi
editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di
pagine del giornale e per attivita’ di consulenza. L’importo
complessivo di tale quota non puo’, comunque, essere superiore a
2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per
i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di
euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui
all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i
quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35
euro per i periodici. Tale quota non puo’ comunque essere superiore
all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo
complessivo di tale quota di contributo non puo’ comunque essere
superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i
periodici.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso
presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in
abbonamento a titolo oneroso, purche’ considerate ammissibili in
conformita’ ai criteri specificati all’articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le
risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5
per cento dell’importo stanziato, per i contributi diretti alla
stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si
procede alla liquidazione del contributo mediante riparto
proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d’informazione radiofonica di cui all’articolo 53,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il
personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da
una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
6. All’articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole: "80 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
7. L’erogazione dei contributi diretti alla stampa e’ soggetta alla
disciplina di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la
conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi
scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione
delle relative domande. A tale data il provvedimento e’ adottato
comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma
restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui
all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti
delle categorie operanti nei settori della stampa e dell’editoria, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.

Art. 3
Editoria digitale

1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l’anno 2011 i
contributi di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ le
imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a
percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non
unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere
accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non
inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in
formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i
quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i
quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle
politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e’ consentita
la riduzione di periodicita’. A tale fine, per le testate in formato
digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all’articolo
1, comma 2.
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti
dall’articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale e’ suddiviso in una quota pari, per i primi due
anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata
sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in
abbonamento. Tale quota non puo’ comunque essere superiore
all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di
produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell’articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in
formato digitale, nell’ambito del tetto globale specificato
all’articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, fermi
restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato
digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di
gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di
spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari
di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta
l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta’ di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione
di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la
pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le
testate devono essere altresi’ dotate di un sistema di pubblicazione
che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento,
nonche’ di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di
pagamento digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e’ oggetto, per
ciascuna annualita’, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono specificate le
tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato
digitale. Tale decreto e’ aggiornato periodicamente, anche per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

Art. 4
Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa
quotidiana e periodica

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una
adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e
nell’intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ obbligatoria la tracciabilita’ delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso
l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati
sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l’adeguamento
tecnologico degli operatori, e’ attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l’anno 2012, per un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel
medesimo anno, per le finalita’ di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed
e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa e al relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l’applicazione dell’articolo 56, comma 4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta
il rimborso in favore della societa’ Poste Italiane S.p.A. relativo
all’applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo
2010, e’ pari alle tariffe stabilite per l’anno 2012 per gli invii
non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le
spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma
l’applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei
rimborsi in favore della societa’ Poste Italiane S.p.A., per il
periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi
conseguiti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad
integrare le risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita’ di cui
al comma 1, nonche’ per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo
del settore editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere
attivita’ connesse all’erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il
tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle
Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrita’ dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 4 non devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5
Pubblicita’ istituzionale

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell’ottimizzazione della
spesa pubblica per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse
dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed
indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata
dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati
forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all’acquisto
degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal
Dipartimento per l’informazione e l’editoria e alle condizioni
economiche previste dagli accordi quadro di cui all’articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell’interesse
pubblico alla piu’ estesa veicolazione ai cittadini delle
informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di
pubblicita’ sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu’ basso
applicato sul mercato al momento della stipula dell’accordo quadro,
che viene rinnovato annualmente.

Art. 6
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 2010, n. 223;
c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della
legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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