Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Pro Pack Film s.r.l. (ora MOEL s.r.l. a seguito di fusione) propone ricorso per cassazione, in base ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato il gravame da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto (accogliendo l’opposizione al decreto ingiuntivo da essa ottenuto) la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti della Eurosped s.r.l. per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

La Eurosped s.r.l. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, che ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, quanto al rigetto del capo di appello con il quale si lamentava il mancato accoglimento delle prove da essa articolate, intese a paralizzare l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, prove ritenute dal giudice di secondo grado tempestive ma ininfluenti. Assume la ricorrente che le prove articolate miravano a dimostrare l’interruzione della prescrizione e la rinuncia del debitore ad avvalersi della prescrizione e, a conclusione del mezzo, formula un quesito di diritto tendente ad ottenere la conferma del principio, secondo cui sono rilevabili d’ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, e che tale principio, in tema di prescrizione, comporta che la cognizione d’ufficio da parte del giudice deve estendersi alla interruzione del termine prescrizionale o alla eventuale rinuncia ad avvalersi dell’eccezione.

1.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, generico e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, in particolare, alle ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto le prove ininfluenti.

2.- Dichiarato il ricorso inammissibile, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 1.900 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 1.900 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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