Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 21-01-2011, n. 1913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18-12-09 il Giudice di Pace di Cetraro dichiarava non doversi procedere a carico di O.E. per i reati ascrittigli ai sensi degli artt. 81 cpv., 582 e 612 c.p. (contestati per aver aggredito come indicato in rubrica, T. A., causandogli lesioni dichiarate guaribili in giorni cinque, fatto acc. in data (OMISSIS)), per essere intervenuta remissione tacita della querela, con relativa accettazione tacita.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG, presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 152 c.p. in riferimento agli artt. 129 e 340 c.p.p..

Il Requirente sul punto richiamava l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte,indicando la sentenza emessa dalle Sezioni Unite n. 46088 del 30-10-2008. Pertanto chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Invero il Giudice di Pace ha ritenuto l’esistenza della remissione tacita della querela, in base alla mancata comparizione del querelante in giudizio.

In tal senso deve ritenersi erroneamente applicata la disposizione di cui all’art. 152 c.p. alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale ormai costante di questa Corte, che, a Sezioni Unite ha enunciato il principio che segue: "Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30), la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non da luogo ad un caso di rimessione tacita".

In virtù di tale principio espresso anche in altre sentenze (v. Sez. 5 13-1-2000, n. 5191, Zampieri e conforme Sez. 5, 29 ottobre 1997, n. 9688) la omessa comparizione del querelante in giudizio resta ininfluente ai fini della tacita remissione di querelarne si ravvisa unicamente in comportamenti assunti dalla parte lesa in sede extraprocessuale, del tutto incompatibili con il persistere della volontà di perseguire l’autore della condotta criminosa.

Nella specie era stata solo verbalizzata una remissione senza che la persona offesa l’avesse espressa, ed il giudice aveva disposto un rinvio del procedimento avvisando la parte delle conseguenze della mancata comparizione, onde aveva desunto tale remissione dalla condotta tenuta dal querelante non comparso.

La sentenza di cui si tratta deve quindi essere annullata,per erronea applicazione dell’art. 152 c.p. con rinvio al Giudice di Pace di Cetraro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Cetraro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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