Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 marzo – 6 ottobre 2016, n. 19986

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. G.B. in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 1325/04 di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti dei sigg. M. e L.M. nonché della compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 28/4/1991 lungo la SP Taverna di Montecolombo, direzione monte mare, allorquando l’autovettura Lancia Dedra 1600 tg. F0812582- di proprietà del marito sig. R. (in sentenza a volte indicato come B.) M. e dal medesimo condotta- a bordo della quale viaggiava come trasportata, nell’affrontare una curva destrorsa usciva di strada finendo contro un’abitazione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e

falsa applicazione» degli artt. 2054 c.c., 113 c.p.c., 3 Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983, in riferimento all’art. 360, 1° cc. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio», in riferimento all’art. 360, 1° cc. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che «l’incidente avvenne quando la predetta Direttiva CEE era efficace mancando però ancora la conformazione normativa che sarebbe poi stata data con la novella 1992 n. 142, la quale avrebbe poi eliminato la disparità di trattamento operata nei confronti del coniuge in regime di comunione legale espressamente prevedendo anche a favore di costui la possibilità di chiedere il risarcimento del danno».
Lamenta che, come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità, «a partire dalla scadenza del termine entro il quale le norme di attuazione della direttiva avrebbero dovuto acquistare efficacia (31 dicembre 1988) l’assicuratore del vettore è tenuto a risarcire i danni alla persona patiti dal coniuge dell’assicurato trasportato sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtù della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla legge con la quale l’Italia ha dato tardiva attuazione alla suddetta direttiva) l. n. 142 del 1992)».
Ilmotivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. n. 857 del 1976, (conv. in L. n. 39 del 1977) al 2° co. dell’art. 1 L. n. 990 del 1969, ha introdotto -in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 c.c.- la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992 (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605).
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (v. Cass., 30/08/2013, n. 19963, e,conformemente da ultimo Cass., 19/6/2015, n. 12687).
A tale stregua, debbono considerarsi pertanto coperti (nel menzionato periodo) dall’assicurazione obbligatoria anche í danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza del tutto disatteso il suindicato principio, in particolare là dove si è limitata a confermare la decisione del giudice di prime cure circa la mancata prova da parte dell’odierna in ordine all’irrilevante circostanza che il bene non fosse di esclusiva proprietà del marito bensì ricadente in comunione legale.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

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