Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 21-01-2011, n. 1952 Applicazione della pena; Determinazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7/7/2009 il GIP presso il Tribunale di Perugia applicava su richiesta concorde delle parti – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – nei confronti di Z.E., imputato del reato di cui all’art. 495 c.p. come in rubrica descrittola pena di giorni dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della diminuente del rito, disponendo altresì la conversione di tale pena nella sanzione pecuniaria di Euro 380, 00 di multa.

– Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG – presso la Corte di Appello di Perugia, deducendo la erronea applicazione della legge penale, per avere il Giudice errato nel computo della pena detentiva inflitta.

A riguardo il ricorrente rilevava che ai sensi dell’art. 23 c.p., comma 1 la pena della reclusione, nel minimo, non può essere inferiore ai quindici giorni, (sia nel computo della pena da infliggere in concreto che nei calcoli intermedi, ivi inclusa l’ipotesi di diminuente dovuta al rito di cui all’art. 444 c.p.p.) laddove – nel caso di specie – il GIP aveva ritenuto come pena applicabile quella di giorni dieci, come tale inferiore al minimo edittale.

Pertanto il Requirente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG in Sede, con requisitoria in atti conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza, rilevando il fondamento dei motivi di ricorso innanzi richiamati.

Motivi della decisione

La Corte rileva il fondamento dei motivi di impugnazione articolati dal PG. presso la Corte territoriale innanzi menzionata.

Invero, facendo richiamo esplicito alle argomentazioni formulate in proposito dal PG in Sede, che la Corte ritiene di condividere integralmente, si osserva che:

"Il limite minimo di quindici giorni previsto dall’art. 23 c.p., comma 1, è assoluto e, perciò, irriducibile anche nel caso d’applicazione della diminuente ex art. 444 c.p.p. (Sez. 6, sent. n. 487 del 24.1.97, P.M. in proc. Scanio, RV-207735; Sez. 2, sent. n. 5973 del 15.2.2010, PG. in proc. De Grecis, RV-246438) donde la necessità d’annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 6, sent. n. 7952 del 21.2.08, imp. Pepini, RV-239082).

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso in esame, la Corte deve pronunziare l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Perugia, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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