Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3681 Responsabilità civile Prescrizione Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 13 febbraio 1995 C.V., già ufficiale di complemento dello esercito, conveniva dinanzi al tribunale di Bari il Ministero della difesa, chiedendo il risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un incidente occorsogli il (OMISSIS) in cui era stato investito da un mezzo militare nel campo militare di (OMISSIS), interdetto alla circolazione civile. Si costituiva il Ministero della difesa, eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione breve, la infondatezza delle pretese e chiamava in garanzia la Assitalia. La assicuratrice si costituiva aderendo alla difesa del Ministero.

La causa era istruita con prove orali, documentali e consulenza medico legale.

Il Tribunale con sentenza del 28 novembre 2000 dichiarava prescritta la azione ritenendo applicabile la prescrizione biennale ex art. 2947 c.c., comma 1, sulla base della giurisprudenza all’epoca prevalente, e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

2. Contro la decisione proponeva appello il C. deducendo che doveva applicarsi la prescrizione quinquennale in relazione a fatto reato per lesioni colpose gravi e che pertanto la citazione aveva interrotto la prescrizione. Chiedeva pertanto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni quantificati in L. 71.316,065 oltre rivalutazione ed interessi ad alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Resistevano le controparti e chiedevano il rigetto del gravame.

3. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 luglio 2005 rigettava lo appello e condannava il C. alla rifusione delle spese del grado.

4. Contro la decisione ricorre il C. deducendo tre motivi di censura, resiste il Ministero della difesa con controricorso, non resiste la Assitalia ritualmente citata.

Motivi della decisione

5. Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, di cui si offre una sintetica descrizione e quindi le ragione di accoglimento.

5.a. SINTESI DESCRITTIVA DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione o falsa applicazione dello art. 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La tesi è che lo illecito civile che integra la fattispecie risarcitoria è quello proprio del neminem laedere e non già quello della norma speciale del fatto dannoso da circolazione di cui allo art. 2054 c.c. per la ragione che le zone militari e le aree in esse comprese hanno la caratteristica di non essere percorribili al pubblico, giacchè la loro caratteristica è estranea alla circolazione urbana ed extraurbana, in quanto lo spazio è percorribile ed utilizzabile da automezzi militari che operano in esercitazioni militari senza dar conto delle regole proprie della circolazione, posto che le manovre di attacco o di difesa, prescindono dalle regole della circolazione civile.

Tanto impone la applicazione dell’art. 2947, comma 1 con termine di prescrizione quinquennale, non decorso al tempo della citazione.

Nel secondo motivo si deduce che alla fattispecie si applica il dictum delle SU, indicato nella decisione del 1998 n. 6554, confermata dalla successiva del 2008 n. 27337, secondo cui ai fini dello accertamento della responsabilità civile la querela non attiene al fatto illecito civile e la mancanza non rende applicabile il termine breve, valendo invece, in presenza di reato, il maggior termine di prescrizione dell’art. 2947 c.c., comma 3.

Nel terzo motivo si deduce vizio motivazione su punto decisivo in relazione al fatto che lo illecito di cui allo art. 590 c.p.c. procedibile di ufficio, per il mancato rispetto di norme di sicurezza del lavoro, tale essendo il servizio militare in tempo di pace.

5.B. RAGIONI DI ACCOGLIMENTO. I tre motivi di censura appaiono fondati, anche se la Corte di appello sembra aver qualificato la pretesa risarcitoria nello ambito di illecito da circolazione con conseguente applicazione dello art. 2947 c.c. – come si legge a ff 5 della sentenza.

Sul punto appare fondato il primo motivo: ed in vero la norma dello art. 2054 c.c., pur applicandosi alla circolazione di tutti i veicoli senza far distinzione ed essendo norma di favore per le vittime della circolazione, non ha la funzione di garantire anche la circolazione in un contesto di esercitazioni a mezzo di veicoli militari compiute in zone riservate e chiuse al traffico di veicoli civili. La circolazione stradale di cui allo art. 2054 è dunque diversa dalla circolazione per ragioni di difesa ed azione militare, che devono restare riservate e coperte da ragioni di sicurezza nazionale, tanto da determinare la incriminazione degli intrusi.

Non è dunque corretto ritenere applicabile,per analogia iuris, la norma dello art. 2054 c.c. essendo radicalmente diverse le ragioni della circolazione di mezzi militari in una area delimitata e preclusa alla circolazione dei privati e per fini di esercitazione.

Le norme dello art. 2054 in correlazione allo art. 2047, comma 2 non possono essere applicate ed il termine di prescrizione per lo illecito aquiliano non può che essere quello di cui allo art. 2947, comma 2 e pertanto al tempo della citazione la prescrizione quinquennale non operava.

Resta assorbito il secondo motivo, che presuppone la qualificazione del fatto come illecito da circolazione e risulterebbe anche sotto tale profilo fondato, posto che il nuovo arresto compositivo delle SU del 2010, nella sentenza n. 27337 del 2008, non equipara la querela ad una causa di estinzione, sicchè se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato si applica una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla azione civile. Dove il reato di cui si discute è quello di lesioni gravi aggravate da inosservanza di misure di sicurezza.

Fondato è inoltre il terzo motivo, che denuncia il vizio della motivazione insufficiente in punto di fatto reato circostanziato, ai sensi dello art. 590 c.p.c. relative circostanze aggravanti. Si vuoi dire che, in tempi di pace, ai sensi dello art. 52 Cost., correlato agli art. 2, 3, 4 Cost., la posizione del militare pur essendo governata da leggi speciali, non pregiudica i diritti fondamentali che attengono alla posizione di lavoro del cittadino che presta il servizio militare, nè i diritti politici, e neppure il diritto alla sicurezza per quanto attiene ai beni inviolabili della dignità, della sicurezza e della vita.

Pertanto lo ufficiale di complemento che sia stato investito da un mezzo militare il cui conducente non abbia avvertito la presenza del milite e senza che siano state predisposte misure di sicurezza per accertare tale presenza, viene a trovarsi nella posizione di chi esercita un lavoro qualificato e specializzato, ad alto rischio e pertanto, in tempi di pace ed in manovre di esercitazione, assicurato da dovute misure di sicurezza. La presenza di circostanze aggravanti in relazione a tale mancanza di misure dovrà essere accertata con adeguata motivazione.

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione. La Corte di appello è vincolata dai principi di diritto enunciati in relazione allo accoglimento, dovendosi ritenere tempestiva la citazione in termini di prescrizione e quindi procedere allo esame del merito, sulla base delle regole della responsabilità aquiliana da illecito civile ed in relazione allo accertamento della imputabilità soggettiva per colpa in senso lato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *