Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 21-01-2011, n. 1951 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 23-7-08 il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di C. V. e CA.Ca. inerente ai reati di truffa aggravata e falso oggetto di denunzia da parte di B.M..

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione B.M., difeso dall’Avv. Alberto Telamone, deducendo la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 409 c.p.p., e art. 127 c.p.p., comma 5.

A riguardo evidenziava l’omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che aveva denunziato i fatti chiedendo di essere informata dei provvedimenti conseguenti.

Evidenziava altresì che gli atti erano stati trasmessi alla Procura di Milano, per competenza, e che il GIP aveva disposto l’archiviazione, avendo il PM rilevato che l’azione penale era stata già esercitata nell’ambito del procedimento penale n. 37332/07 RGNR. Pertanto il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

– Con memoria del 24-6-2010, il difensore di Ca.Gi.

(imputato nel procedimento di cui si tratta) evidenziava che l’atto di impugnazione risulta depositato il 9-12-2009 dal difensore – Avv. Alberto Talamone che ha ricevuto il mandato dalla persona offesa successivamente, ossia in data 11-12-2009.

Pertanto chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

– Il PG/Sede chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

La Corte rileva preliminarmente che risulta ritualmente proposta l’impugnazione, essendo prive di efficacia le censure a riguardo articolate con memoria dal difensore del Ca.Gi., in riferimento alla presentazione del ricorso ed alla data di designazione del difensore della parte ricorrente.

Infatti si rileva che in atti vi è ricorso formulato per B. M., difeso dall’Avv. Telamone Alberto, designato con nomina dell’11-12-2009 in allegato, e tale ricorso risulta depositato al Tribunale di Milano – Uff. GIP in data 12-1-2010, recando la data di intestazione del 9-12-2009.

Essendo la nomina del difensore allegata al ricorso, essa ne costituisce parte integrante, e risultando tale designazione antecedente al deposito dell’atto di impugnazione restano del tutto privi di fondamento i rilievi con i quali si sostiene che all’atto del deposito il difensore del ricorrente non fosse formalmente nominato dall’interessato.

In ordine ai motivi di impugnazione si osserva che essi risultano fondati.

Nella specie il ricorrente deduce che il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 23 luglio 2009 è viziato per mancanza di avviso inerente alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, avendo il ricorrente formulato all’atto di presentazione della querela, richiesta di essere avvisato della istanza che avrebbe potuto avanzare il PM. Inoltre, come esattamente rilevato dal PG nella requisitoria che qui si richiamatale omissione è idonea a configurare la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 178 c.p.p. deducibile con il ricorso per cassazione, e "ai fini della decorrenza del termine di giorni quindici per impugnarcele il momento in cui il soggetto, cui spetta il relativo diritto, acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione", come stabilito da questa Corte con sentenza Sez. 6 del 10 giugno 2004, n. 37905, RV-230309.

Conseguentemente, non risultando la intempestività del gravame, secondo i criteri richiamati dal Requirente, ed essendo stata accertata l’omissione dell’avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione formulata dal PM la Corte deve annullare il provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio (v. Sez. 6 – 8/11/96, n. 2944, Vulpio – RV 206082) – disponendo la trasmissione degli atti per ulteriore esame al PM competente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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