Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 21-01-2011, n. 1908 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5-12-2008 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, pronunziava l’assoluzione di G.S. F. dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 474 c.p. (perchè deteneva e poneva in vendita delle penne con marchio contraffatto, come da rubrica, in data (OMISSIS)), ritenendo l’insussistenza del fatto contestato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze,rilevando la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’ipotesi di reato enunciata dall’art. 474 c.p..

A riguardo evidenziava che erroneamente il Giudice aveva ritenuto di potere escludere la configurabilità del reato per mancanza di elementi dai quali poter desumere l’idoneità della contraffazione a trarre in inganno i potenziali acquirenti.

In senso difforme, il Requirente rilevava che secondo la giurisprudenza di legittimità non assume rilevanza la contraffazione grossolana nell’ipotesi di cui all’art. 474 c.p., trattandosi di reato di pericolo.

In base a tali rilievi il PG chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come stabilito da giurisprudenza di questa Corte indicata opportunamente nell’atto di impugnazione – Cass. Sez. 11, 5 dicembre 2005, n. 44297, Serafino e in senso conforme Sez. 5 – sentenza del 21- 9-2006 n. 31451 – RV 232769 "la grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l’impossibilità di configurare il reato di cui all’art. 474 c.p. per asserita inidoneità dell’azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi l’interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio". V. altresì Sez. 5 sentenza del 14-2-2008 n. 11240 in senso conforme. In tal senso si ritiene sussistente nella sentenza impugnata il vizio di erronea applicazione della legge penale, dovendo ribadirsi l’enunciato principio giurisprudenziale, nel caso di specie, avendo il giudice erroneamente ritenuto di escludere l’antigiuridicità della contraffazione ai fini dell’art. 474 c.p..

La Corte deve dunque annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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