Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-11-2010) 21-01-2011, n. 2210 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma dichiarava con ordinanza del 13.10.2009 l’inammissibilità dell’istanza proposta dal difensore di R. M. di riammissione in termine e contestuale appello tradivo in riferimento alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 1.10.2008 con la quale il R. era stato condannato alla pena di anni tre di e mesi due di reclusione. Assumeva di non aver avuto conoscenza della sentenza di condanna in quanto l’estratto contumaciale era stato ex art. 161 c.p.p., notificato al difensore d’ufficio e comunque la notificazione era affetta da nullità. La Corte di appello riteneva inammissibile il ricorso in quanto mancava ogni allegazione circa il momento in cui l’imputato aveva conosciuto l’intervenuta condanna.

Ricorre l’imputato che allega che non era stata esaminata la richiesta principale del ricorso e cioè la nullità della notifica dell’estratto contumaciale come indicato a pagg. 3 e 4 del ricorso.

Vi era stata una situazione di abbandono della difesa sicchè l’imputato non aveva saputo nulla della condanna.

Con il secondo motivo si deduce che comunque la data in cui l’imputato aveva saputo della condanna era chiaramente inferibile nell’istanza e cioè la data in cui l’imputato aveva conferito la nomina all’avvio Sacco, per cui l’istanza era tempestiva.

Motivi della decisione

Come correttamente richiesto dal P.G. va annullata senza rinvio l’impugnata sentenza in quanto l’istanza con la quale si era chiesto la restituzione in termini onde proporre appello sulla base della dedotta irritualità della notifica dell’estratto contumaciale e della conseguente non conoscenza da parte dell’imputato dell’intervenuta condanna andava proposta al giudice dell’esecuzione in quanto logicamente diretta a contestare l’esistenza di un titolo esecutivo valido (Cass. n. 15526/2006; Cass. n. 35361/2007).

Conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia sezione di Bracciano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia sezione di Bracciano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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