T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 373 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno istante, dipendente dell’intimata A. spa, con ricorso n.12718/1996 ha impugnato la determinazione con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Con ordinanze n.1066/1996 e 836/1997 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta ed ha disposto la riammissione in servizio del geometra M..

La resistente amministrazione, in pretesa esecuzione delle citate ordinanze, con il gravato provvedimento ha disposto la riammissione in servizio dell’odierno istante, collocandolo, tuttavia, nella stato di sospensione cautelare dal servizio.

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell’art.91, 1^ comma, del DPr n.3/1957. Violazione del giudicato di cui alle ordinanze Tar Lazio – Sezione III – n.1066/1996 e 836/1997. Eccesso di potere per pretestuosità,

Si è costituita l’Anas spa contestando genericamente la fondatezza delle proposte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il gravame è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

Il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con nota del 2.7.2010, versata agli atti ed in alcun modo contestata dall’odierno istante, l’intimata Anas ha fatto presente che in forza della sentenza n.290/2009 di annullamento della contestata destituzione, ha provveduto a sanare in toto, sia giuridicamente che economicamente, la posizione del ricorrente,

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.11835 del 1997, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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