T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 372 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell’intimato Ministero, sono stati inquadrati, ex art.4, comma 8 della L. n.312/1980 nella ex 4^ qualifica funzionale.

Successivamente la predetta amministrazione ha provveduto nell’ottobre 2000 a corrispondere agli stessi le dovute differenze retributive, senza riconoscere, tuttavia, gli interesse legali e la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.

Con il ricorso in trattazione hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dei predetti crediti accessori e la conseguente condanna della resistente amministrazione al pagamento degli stessi, adducendo a sostegno il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono applicabili la rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi in conseguenza del ritardo dell’amministrazione nel pagamento degli stessi.

Si è costituito l’intimato Ministero contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Motivi della decisione

Gli odierni ricorrenti, dipendenti del resistente Ministero sono stati inquadrati, ex art.4, comma 8 della L. n.312/1980 nella ex 4^ qualifica funzionale.

Successivamente la predetta amministrazione ha provveduto nell’ottobre 2000 a corrispondere agli stessi le dovute differenze retributive, senza riconoscere, tuttavia, gli interesse legali e la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.

Con il ricorso in trattazione hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dei predetti crediti accessori e la conseguente condanna della resistente amministrazione al pagamento degli stessi, adducendo a sostegno il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono applicabili la rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi in conseguenza del ritardo dell’amministrazione nel pagamento degli stessi.

Al riguardo, in primis, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza in caso di ritardato inquadramento dei pubblici dipendenti nei profili professionali di cui all’ art. 4 L. 11 luglio 1980 n. 312, il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi decorre dalla data dell’8 novembre 1988, data di pubblicazione della delibera della Commissione paritetica del 27 settembre 1988 sulla corrispondenza tra attribuzione dei profili professionali e attribuzioni delle qualifiche nel precedente ordinamento (CS, sez.IV, n.598 del 29/10/2002; sez.V, n.6015 del 3/12/2001; Tar Lazio, sez.II, n.2862/2004)).

Ciò precisato, la quantificazione delle richieste somme dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) le differenze retributive maturate sono produttive di interessi legali e di rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di cui sopra, trattandosi di crediti retributivi sorti prima del 31 dicembre 1994 (CS, Ad.Plen. n.3 del 15/6/1998; Sez.IV, n.3319 del 22/6/2003; sez.V, n.2661 del 9/5/2000);

b) ai sensi dell’ art. 429 Cod. proc. civ., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né una ulteriore rivalutazione, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (CS, Ad.Plen. n.3/1998; sez.VI, n.206 del 12/6/2000; n.1640 del 28/3/2003);

c) la somma corrisposta a titolo di arretrati, costituendo un adempimento parziale dei crediti retributivi vantati da ciascun dipendente, dovrà essere imputata, giusta quanto previsto dall’art.1194 del cod.civ., prima a quanto dovuto a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria e poi alla sorte capitale (CS, sez.VI, n.931 del 10/7/1996; Tar Lazio, sez.I, n.109 del 31/1/1997);

d) sul credito residuo dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da quantificare secondo i criteri di cui alla lettera b) dalla data in cui è stato effettuato il pagamento degli arretrati fino al soddisfo.

Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione di appartenenza dei ricorrenti al pagamento delle richieste somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare secondo i criteri di cui sopra.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5861 del 2001, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’intimato Ministero dell’Economia al pagamento delle somme richieste da ciascun ricorrente da calcolare secondo i criteri di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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