T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe e con i successivi motivi aggiunti depositati il 14.11.2001, la società istante, titolare di un Contratto di impresa del 26.4.1990 stipulato, ai sensi della legge n. 64/1986, con il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, e di successiva Convenzione di aggiornamento del 20.12.1995 (relativi alla realizzazione nell’area di Castrovillari -CS- di un programma integrato di investimenti tecnologici, di iniziative di ricerca, di progetti di formazione e di impianto di uffici e rete distributiva in Milano, per importi determinati e con agevolazioni finanziarie poi provvisoriamente concesse ed anche parzialmente erogate), ha impugnato prima (con il ricorso introduttivo) la nota 17749/2001 di comunicazione del Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, di intervento della Delibera CIPE dell’8.3.2001, e poi (con motivi aggiunti) la Delibera stessa, di revoca parziale delle agevolazioni provvisorie concesse per gli interventi di cui sopra, "considerato che al 31 dicembre 2000 non è stato presentato l’assetto finale del contratto di programma", così come previsto dalla legge n. 144/1999 "e che la società G.T.C. risulta in concordato preventivo".

La ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili, in sintesi, del difetto di motivazione e di istruttoria, dell’illogicità e della contraddittorietà, nonché del difetto di proporzionalità con riguardo alla complessità e specificità della situazione e della vicenda in questione.

L’Amministrazione intimata, con memorie del 7 e 23.10.2010 ha rappresentato, da parte sua, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essersi successivamente e positivamente definito, per l’impresa ricorrente, l’iter agevolativo di cui ai provvedimenti in impugnativa.

Al riguardo il Collegio, precisato preliminarmente che la questione di giurisdizione precede logicamente ogni altra, ivi inclusa quella della cessazione della materia del contendere (cfr. TAR Lazio, RM, I, n. 816/90), rileva che il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, appunto, del giudice amministrativo.

Invero, in materia di contributi e sovvenzioni, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo i provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo, anche susseguenti all’erogazione, se costituiscono manifestazione di autotutela amministrativa, mentre le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli obblighi assunti o previsti per legge attengono a posizioni di diritto soggettivo relative alla conservazione del finanziamento, che spettano alla giurisdizione ordinaria; in tal caso il potere dell’Amministrazione si configura come potere di controllare l’esatto adempimento degli obblighi del concessionario, la cui inosservanza si connota come inadempimento, a cui consegue la revoca del contributo come atto privo dei connotati della discrezionalità, in quanto emanato in relazione all’inosservanza, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto (cfr: CdS, V, 26.8.2010, n. 5962; vedi anche TAR Lazio, RM, III, 25.7.2010, n. 22485; CdS, VI, 3.6.2010, n. 3501; V, 23.9.2010, n. 7088).

Nella fattispecie, è indubbio che gli inadempimenti che vengono richiamati nei confronti della ricorrente sono da ricondurre a tale seconda categoria, essendo in contestazione l’inosservanza delle obbligazioni previste dalla legge a carico del beneficiario al fine di conseguire o conservare i benefici contributivi.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione stessa, nella vicenda contenziosa di cui trattasi, al Giudice ordinario, davanti al quale pertanto la causa potrà essere riassunta, nei termini di legge.

Le spese, sussistendo giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima, nella specie, al G.O., come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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