Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-11-2010) 21-01-2011, n. 2170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 9.4.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 17.3.2008 con la quale il L. veniva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per un duplice episodio di ricettazione di assegni.

La Corte territoriale rilevava che i titoli erano stati rispettivamente uno rubato e l’altro smarrito, che per l’assegno per L. 3.500.000 il teste S. aveva riconosciuto di aver ricevuto dal L. il titolo (poi il titolo era stato ceduto ad altri soggetti) e il teste C. aveva a sua volta riferito che quello per L. 4.000.000 era stato dato dal L. a tale M. che l’aveva posto poi all’incasso.

Ricorre il L. che deduce la violazione dell’art. 195 c.p.p..

Erano state riferite dal C. informazioni apprese dal M. in istruttoria, mentre il teste predetto non era stato citato, benchè il PM ne avesse chiesto l’escussione.

Analoghe considerazioni vengono svolte nel secondo motivo a proposito della deposizione dell’agente P. che aveva riferito solo de relato. Inoltre le dichiarazioni rese dal teste S. erano contraddittorie e lacunose.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato insammissiible.

Circa le doglianze sviluppate nei due motivi di ricorso che avendo oggetto analogo vanno esaminati congiuntamente va osservato che il teste S. è stato escusso direttamente e che l’imputato non ha opposto nulla in relazione alle dichiarazioni rese dai verbalizzanti P. e C. circa le indagini effettuate e quanto dichiarato da alcuni soggetti sentiti in istruttoria i cui atti sono stati acquisiti senza alcun dissenso da pare della difesa che non ha neppure richiesto l’escussione del teste le cui dichiarazioni sono state richiamate dai verbalizzanti de relato.

Pertanto ogni questione è ormai preclusa in quanto si è deciso sulla base di atti e dichiarazioni rispetto alle quali non vi è stata alcuna opposizione della difesa, che non ha neppure chiesto l’integrazione dell’istruttoria come previsto nel caso di dichiarazioni richiamate de relato. Circa la pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo S. le deduzioni sono generiche e di mero fatto.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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