Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 21-01-2011, n. 1950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. B.M. ricorre contro l’ordinanza del Tribunale di Cremona che "rigetta l’istanza di riesame del verbale e del decreto di convalida del sequestro di 80 fusti di Polyol Exter F, presso la stabilimento di (OMISSIS) della C.O.I.M. spa, ritenuta la falsità di documentazione necessaria per l’esportazione, per la mancata indicazione della sostanza Dual Use, richiesta per l’autorizzazione del regolamento comunitario n. 428/09 – D.Lgs. n. 96 del 2003.

Il ricorso denuncia: 1 – "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 24 Cost.

– nullità del verbale di sequestro", perchè il ricorrente non è stato avvertito dalla P.G. della facoltà di essere assistito da difensore; 2 – "illogicità della motivazione ed illegittimità ed illogicità della presunzione della facoltà di nominare il difensore – illegittima inversione dell’onere della prova.

2 – Il ricorso è inammissibile.

La questione relativa alle modalità dell’avviso, la cui mancanza implicherebbe, per giurisprudenza consolidata (v. da ultimo Cass., Sez. 4, n. 45621/09 – 245462), nullità a regime intermedio, perciò sanabile, non esclude che l’avviso si possa desumere dallo stesso svolgimento delle operazioni, posto che non è prevista per esso forma vincolante.

Nella specie, il Tribunale ha spiegato che non si tratta di un atto a sorpresa, cioè di una perquisizione estemporanea sfociata in sequestro, bensì di sequestro operato dopo ispezione già sfociata in fermo amministrativo di quelli poi ritenuti corpi di reato, onde ha escluso la violazione del diritto sostanziale di difesa.

Ma la valutazione decisiva del Tribunale è proprio e solo quella che alla eventuale condanna per il reato ravvisato allo stato, seguirebbe la confisca obbligatoria. Sul punto l’asserto che "trattasi di ipotesi astratta priva di riscontri e di motivazione che non inficia l’eccezione di nullità tempestivamente sollevata, essendo ad essa estranea", risulta fine a se stesso, a fronte del diritto vivente che, a partire da S.U. Sala n. 5021/96, afferma l’atto di sequestro comunque invalidabile, se dovuto (v. da ultimo Cass. Sez. 2 n. 40833/07).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dalla somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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