T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il proposto gravame è stato impugnato il provvedimento con cui l’intimata soa ha rigettato l’istanza della società ricorrente tesa ad ottenere il rilascio di un’attestazione in quanto, essendo emersa a carico della suddetta società un’annotazione nel casellario informatico delle imprese in cui risultava che la srl D.F. era stata esclusa da una gara indetta dall’ATER di Teramo in considerazione del ravvisato collegamento sostanziale con altra impresa partecipante alla gara, ha ritenuto che sussistesse il presupposto del mancato possesso del requisito di cui all’art.17, comma1, lett.m) del DPR n.34/2000, tenuto conto altresì che la stazione appaltante aveva presentato denuncia all’Autorità giudiziaria per falsa comunicazione.

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 1, lett.m) del DPR n.34/200; Violazione e falsa applicazione dell’art.27 lett. m) e lett.a) del DPR n.34/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art.15 del DPR n.34/2000; Violazione e falsa applicazione della Del. Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 12.1.2010; eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, del vizio di motivazione, del difetto di istruttoria, dell’illogicità, irrazionalità; manifesta ingiustizia.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame è fondato.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) il provvedimento di esclusione è stato adottato dall’Ater di Teramo in considerazione unicamente del riscontrato collegamento sostanziale della srl ricorrente con un’altra impresa concorrente alla gara, senza alcun riferimento alla diversa causa di esclusione consistente nella falsità delle dichiarazioni rese da quest’ultima nell’ambito della suddetta gara;

b) nell’ambito della comunicazione inviata dalla stazione appaltante e recepita integralmente nella citata annotazione nel casellario informatico è stato altresì fatto riferimento al mero dato fattuale della presentazione da parte della stazione appaltante di una denuncia all’Autorità giudiziaria per false dichiarazioni;

c) in relazione a tali presupposti fattuali, avuto presente, quindi, che il provvedimento di esclusione non si basa in alcun modo sulle falsità delle dichiarazioni rese nell’ambito della gara dalla società ricorrente, la gravata determinazione fondata, invece, sull’assenza del requisito generale di cui all’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000 (inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione), risulta per tale aspetto illegittima.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4561 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *