T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 366 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata depennata dalla graduatoria di coloro che avevano ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna a seguito del superamento degli esami finali del corso riservato.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge, art.2 O.M. n.153/1999. Eccesso di potere. Carenza di motivazione;

2) Violazione di legge artt.2, 4 e 6 della O.M. n.153/1999. Carenza di motivazione;

3) Incostituzionalità dell’art.6 O.M. n.153/1999.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il gravame è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’odierna ricorrente è stata depennata dalla graduatoria di coloro che avevano ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna a seguito del superamento degli esami finali del corso riservato, per mancato versamento dei contributi previdenziali per l’anno scolastico 19941995.

Risultano fondate le doglianze prospettanti la violazione degli artt.2 e 6 dell’OM n.153/1999.

Al riguardo il Collegio, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia (CS, sez.VI, n.5661/2007; n. 4101/2006; n.2902/2001), osserva che il mancato versamento dei contributi previdenziali, per un periodo corrispondente a quello (360 giorni), previsto come requisito di ammissione ai predetti esami, a norma del citato art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15.6.1999, non può essere considerato "come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso).

Coerentemente al principio anzidetto, il più volte ricordato art. 2 O.M. n. 153/99 pone come requisito di ammissione solo il "servizio di effettivo insegnamento", essendo stata indetta una sessione riservata di esami di abilitazione, appunto, per coloro che fossero in possesso di una determinata esperienza didattica (senza alcun riferimento – come vorrebbe l’Amministrazione – ai "giorni contributivi")."

Ciò premesso il proposto gravame va accolto con conseguente annullamento della contestata determinazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8179 del 2001, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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