T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 18-01-2011, n. 387 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe il sig. D. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto adottato dall’intimato Ministero del 28.9.2005, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del 25.11.2002 dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Verona, che aveva disposto, a norma dell’art. 128 del DLgs n. 285/92, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

La revisione della suddetta patente era stata disposta sulla base della comunicazione della Polizia Municipale del Comune di Lazise in data 26.06.2002, dalla quale risultava che l’interessato "il giorno 20.06.2002 è incorso nella violazione dell’art. 148 /1016 C.D.S." e pertanto il comportamento di guida faceva sorgere dubbi sulla persistenza, nel soggetto, dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

Al riguardo ha dedotto i seguenti motivi:

1) Insussistenza dei presupposti di fatto del provvedimento di revisione della patente di guida n. 2455 del 25.11.2002.

2) Carenza di motivazione ed erroneità della motivazione del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conclude il ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di gravame, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, per il tramite dell’Avvocatura erariale che, con memoria difensiva, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. n. 958/06 del 9 febbraio m2006 l’adito Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

E’ controverso il provvedimento con cui la resistente Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente ed ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la stessa misura.

Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento dispositivo della revisione della patente di guida contestando, a tali fini, la sussistenza dei presupposti in fatto (velocità e sorpasso).

La censura è infondata.

Come già evidenziato dalla sezione in sede cautelare, dalla comunicazione della Polizia Municipale di Lazise in data 26/6/2002 si evince che il ricorrente ha osservato una condotta di guida irregolare.

Ritiene il Collegio che il suddetto rapporto, nella descrizione del comportamento di guida del ricorrente, risulta puntuale ed esaustivo nella enucleazione dei profili di violazione delle regole del codice della strada, e, pertanto, costituisce idoneo presupposto per il legittimo esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione di disporre la revisione della patente di guida, nel superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale; al contrario, il ricorrente, nel tentativo di smentire i fatti come rilevati dalla P.M., non allega in proposito alcun supporto probatorio con la conseguenza che il motivo non è idoneo a far dubitare di quanto attestato dalla polizia nel verbale di contestazione del 20 giugno 2002.

Peraltro, il verbale di P.M. del 20 giungo 2006, che non è atto sindacabile da questo giudice, è stato contestato dal ricorrente presso il giudice di pace che, con sentenza 113/03 ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente, con conseguente consolidamento degli effetti allo stesso connessi, senza che ora possano essere messi nuovamente in discussione.

Con il secondo motivo, deduce il ricorrente l’illegittimità del provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione, ritenendo non sufficiente la motivazione a tali fini addotta, e ritenendo, comunque, non sufficiente la commissione di infrazione al codice della strada quale presupposto per disporre la revisione della patente di guida.

La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)

Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, da cui emergano fatti che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenuti, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.

Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione richiama la più volte citata comunicazione della P.M. di Lazise, da cui risulta che il ricorrente, alla guida di un’autovettura in prossimità di una curva, effettuava una manovra di sorpasso di altro autoveicolo, incorrendo nella violazione dell’art. 148 del codice della strada, ritenendo tale comportamento presupposto sufficiente, in relazione alla pericolosità dello stesso, a far dubitare della permanenza dei requisiti in capo al ricorrente di idoneità a condurre veicoli a motore.

La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto non può essere accolta.

L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto del ricorso.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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