Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 21-01-2011, n. 1905 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte di Milano, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha convertito in Euro 30.000,00 di multa (poi corretta in Euro 15.000,00) la pena di m. 2 di reclusione con generiche, inflitta a R.M.A., per avere falsamente attestato quale medico che, in data 1.8.03 G.M. era affetto da malattia, che lo rendeva inidoneo alla prestazione lavorativa nel periodo intercorrente tra l’1.08.03 e l’8.08.03.

Nella specie il certificato era stato consegnato al datore di lavoro alle ore 02,29 della notte dell’1.8.03, essendo entrato in azienda alle 21.47.09 del 31.07.03, cioè in orario incompatibile con quello della visita. Ed il Tribunale aveva ritenuto inattendibile la tesi di errore del sanitario e così ha fatto la Corte di appello, rimarcando l’interesse del Gatti ad ottenere la falsa attestazione per giustificare la sua assenza dal lavoro.

2. Il ricorso del difensore premette "i fatti che hanno portato al rinvio a giudizio" e denuncia vizio di motivazione sotto ogni profilo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e in punto di responsabilità e violazione di legge penale in punto di pena.

Il primo motivo è anzitutto di merito. Ripete la giustificazione di errore respinta, incurante che in questa sede non si può attribuire maggior pregio alla tesi di parte, ma solo rilevare l’errore logico evidente del Giudice di merito. E sotto questo profilo il ricorso risulta anche manifestamente Infondato, perchè travisa il senso del ripetuto ragionamento di attribuzione di decisività al fatto consecutivo del G., secondo l’evidente reale interesse all’attestazione fittizia. L’insieme dimostra non rispondente al vero non solo il momento della visita, perciò la diagnosi su cui si sofferma la Difesa, ma la reale sussistenza della malattia, perciò la prognosi, di talchè la giustificazione di errore di data risulta fine a se stessa.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di merito, al di là dell’errore materiale, corretto nella consecutiva ordinanza del 4.10.10, è incorsa nel travisamento dell’art. 2 c.p.. Difatti la L. 24 luglio 2009, n. 170, entrata in vigore l’8.8 dello stesso anno, modifica in senso sfavorevole il parametro prestabilito di cui all’art. 135, di Euro 38,73 di pena pecuniaria per giorno di pena detentiva che, nella specie implica il computo per gg. 60 di Euro 2280. All’errore può rimediarsi in questa sede, senza necessità di rinvio.

P.Q.M.

annulla l’impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, che ridetermina in Euro 2280.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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