T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 18-01-2011, n. 386 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti con cui, rispettivamente, è stata disposta la revisione della patente di guida, ed è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la detta revisione, ritenendo la motivazione a suffragio della disposta misura del tutto insufficiente, poiché basata su una considerazione meramente ipoteticainduttivo.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello in difesa dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza, peraltro, spiegare memorie o depositare documenti.

Con ordinanza n. 1439/06 del 9 marzo 2006 l’adito Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Viene all’esame il provvedimento con cui l’Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente, ed il successivo decreto dirigenziale con cui è stato respinto il proposto ricorso gerarchico.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che i provvedimenti impugnati si fondano sulla comunicazione in data 26/02/2002 della Polizia Stradale di Monterosi da cui risulta che la ricorrente, alla guida di autoveicolo, il giorno 8/02/2002 incorreva in incidente stradale, urtando violentemente un autobus di linea sulla corsia di marcia perché in regolare fermata, per non avere regolato la velocità su strada statale, priva di illuminazione artificiale, in orario notturno ed in relazione alle particolari condizioni del manto stradale bagnato ed in relazione alla conformazione del tratto stradale interessato, leggermente curvilineo.

Pertanto, l’Amministrazione disponeva la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 del DLgs n. 285/1992, essendo sorto il ragionevole dubbio che il medesimo soggetto potesse non essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per la guida in condizioni di sicurezza; il Ministero ha, poi, confermato tale provvedimento, avendo ritenuto il comportamento di guida della ricorrente indizio della insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Pertanto, come già affermato dalla Sezione durante la fase cautelare del presente giudizio, il provvedimento di revisione della patente di guida, che assolve ad una funzione cautelativa – e non sanzionatoria – nell’interesse della circolazione stradale, non difetta dei richiesti presupposti, dovendosi ritenere che l’insorgenza di un semplice dubbio, supportata da una segnalazione degli organi di polizia, non abbisogna di ulteriori prove, essendo il provvedimento caratterizzato da un’ampia discrezionalità, del cui esercizio, oltretutto, è stata offerta adeguata giustificazione.

Né la circostanza che la ricorrente abbia ottenuto la liquidazione da parte dell’assicurazione dell’autobus di linea è idonea di per sé ad inficiare l’apparato motivazionale degli impugnati provvedimenti, atteso che tale liquidazione non esclude il concorso di colpa nella dinamica dell’incidente stradale. Né potrebbe ritenersi che il concorso di colpa escluda la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).

In conclusione, la valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, il ricorso non può essere accolto.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati, attesa l’assenza di attività difensiva da parte della resistente Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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