T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-01-2011, n. 102 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società ricorrente è proprietaria di un immobile nel Comune di Milano, in Via Cesare Correnti 15, con accesso anche da via G. Mora 18, costituito da un seminterrato con destinazione d’uso anche con permanenza di persone compatibile con la categoria catastale D/8 e da un vano al piano terra con destinazione d’uso residenziale, che affaccia su un cavedio condominiale.

Nel corso del 2002 ha effettuato opere di ristrutturazione integrale in forza di una DIA presentata in data 21.9.2002.

I lavori consistevano nella rimozione del pavimento esistente, attraverso uno scavo di 20 cm e nella realizzazione di un vespaio, recuperando così l’altezza di cm 3040.

In data 10.12.2004 la società presentava una domanda di permesso di costruire in sanatoria, ex L. 269/2003, per le seguenti opere effettuate senza titolo, nel corso della ristrutturazione: la realizzazione di un appartamento al piano soppalcato dell’unità posta al piano seminterrato ad uso commerciale, l’annessione di un locale al piano commerciale ad uso dispensa e opere di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento al ripostiglio in quota, realizzato partendo dall’unità immobiliare iniziale.

Il Comune negava con il provvedimento impugnato la sanatoria, in quanto le opere non potevano essere considerate funzionalmente completate nel termine di legge, cioè il 31.3.2003.

Avverso il diniego parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

violazione dell’art 32 D. lvo 269/2003, eccesso di potere per travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; contraddittorietà grave; violazione dell’art 3 L. 241/90; difetto di motivazione, avendo prodotto documentazione da cui si deduceva il completamento delle opere al 31.3.2003.

Si costituivano in giudizio il Comune di Milano e il Condominio di via Correnti 15, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Condominio, che già aveva partecipato al procedimento di rilascio della DIA e più volte aveva presentato istanze di accesso agli atti, ha depositato il 6 aprile 2009 un primo ricorso incidentale, impugnando il diniego, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere negata per ulteriori motivi.

In data 20 luglio 2010 il Condominio depositava motivi aggiunti al ricorso incidentale avverso la nota comunale del 24 gennaio 2007, con cui il Comune invitata la società ricorrente a presentare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa memorie scritte o documenti, per adottare "l’atto più conforme alla vigente normativa".

Il Comune di Milano, dopo una ulteriore istruttoria, dapprima revocava con atto del 23.6.2009 il diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria limitatamente alla realizzazione del piano soppalco ad uso residenziale e poi emanava il permesso di costruire in sanatoria prot. n. 1242 del 19.10.2009, per la formazione di una unità immobiliare ad uso residenziale mediante realizzazione di soppalco al piano seminterrato e opere di manutenzione straordinaria.

Rimangono escluse dalla sanatoria le opere di mutamento di destinazione d’uso della porzione sottostante l’unità immobiliare soppalcata.

Il difensore della società ricorrente, a fronte dell’atto di condono, dichiarava all’udienza del 16 dicembre 2010, di non avere più interesse alla decisione, neppure rispetto alle opere non oggetto di condono.

All’udienza del 16 dicembre il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il provvedimento di sanatoria del 2009 accoglie la domanda di sanatoria presentata nel 2004, per la maggior parte delle opere (cioè l’ unità immobiliare ad uso residenziale mediante realizzazione di soppalco al piano seminterrato e le opere di manutenzione straordinaria), ad esclusione del locale al piano commerciale ad uso dispensa.

A fronte del provvedimento di sanatoria e della dichiarazione del difensore, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale e conseguentemente l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale.

Infatti il Condominio ha impugnato lo stesso provvedimento gravato dalla ricorrente, sostenendo che il diniego avrebbe dovuto essere fondato sulla base di altri motivi; ma anche nell’ipotesi in cui le censure articolate dal ricorrente incidentale fossero ritenute fondate, si giungerebbe all’annullamento di un atto che è in parte stato revocato e quindi non è più esistente nella realtà giuridica.

Per tali ragioni non può valere in senso contrario quanto affermato dalla difesa del Condominio nella memoria del 15 novembre 2010, secondo sussiste l’interesse alla luce dell’art 34 comma 1 lett. c) del cod. proc. amm., che prevede la possibilità del Giudice di dettare alla PA la adozione di misure idonee a tutelare la situazione dedotta in giudizio. Infatti è illogico ritenere che un’impugnazione possa trovare tutela nell’ordinamento in caso di mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19 aprile 2010, n. 1101).

In conclusione va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in epigrafe.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della circostanza che la domanda di sanatoria è stata accolta solo in parte.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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