Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 21-01-2011, n. 1900 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- G.F. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4 dicembre 2009, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Novara per la falsificazione della carta di identità smarrita da R.S., che aveva alterato con l’apposizione della propria foto.

La corte territoriale aveva disatteso il motivo di appello con cui l’imputato aveva dedotto l’irrilevanza penale del falso per la sua macroscopica grossolanità, osservando che il maresciallo dei carabinieri che aveva rinvenuto il documento nel corso di una perquisizione effettuata nell’abitazione del G., ne aveva rilevato la contraffazione solo a seguito di attento esame. Aggiunge poi la sentenza impugnata che doveva ritenersi certamente integrato anche l’elemento soggettivo, richiedendo il reato solo il dolo generico.

Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso, con i quali sostanzialmente deduce la nullità della sentenza per non essere stato allegato agli atti il documento falsificato, in violazione dell’ordinanza con cui il Tribunale ne aveva disposto la confisca e l’allegazione agli atti, impedendo così all’imputato la verifica "de visu" delle caratteristiche della contraffazione e l’allestimento delle opportune difese, atteso che a suo avviso una linea di difesa adeguata non era praticabile fruendo solo della fotocopia in atti.

Deduce poi difetto di motivazione, non avendo a suo avviso dato conto la sentenza impugnata delle precise caratteristiche dell’alterazione, che si dice realizzata dall’imputato con la mera applicazione della propria foto sul documento, senza precisare con quali precise modalità tale applicazione fosse stata fatta, se cioè con colla, punti metallici, plastificazione o altro sistema, caratteristiche estremamente rilevanti ai fini del riscontro della grossolanità o meno del falso.

Deduce infine difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed alla congruità della pena, a suo dire irrogata in misura eccessiva.

2.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. Quanto al primo motivo, la corte territoriale, le cui motivazioni vanno lette unitamente a quelle date dal giudice di primo grado, ha affermato che la foto sulla carta di identità contraffatta, era stata applicata in modo tale da trarre in inganno chiunque, non particolarmente esperto come il maresciallo R. che aveva rilevato il falso solo in esito ad attento esame. Il documento era certamente allegato agli atti del giudizio di primo grado, ed era stato oggetto del diretto esame delle parti nel contraddittorio pieno, tanto che di esso era stata disposta la confisca, come lo stesso ricorrente riconosce. Pertanto è del tutto fuor d’opera osservare che "pare", come testualmente si assume nei motivi di ricorso, che la carta falsificata non sia stata allegata agli atti del giudizio di appello, con ipotizzato pregiudizio delle parti, che non ne avrebbero potuto effettuare valutazione diretta, perchè tale esame era stato fatto già nel giudizio di primo grado, e con i motivi di appello non erano state dedotte incongruità motivazionali in ordine alle vantazioni susseguenti a tale diretto esame.

Le altre censure sono inammissibili, in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, le motivazioni della corte territoriale, ancorchè essenziali, lette unitamente a quelle della sentenza di primo grado danno ragionevole contezza delle ragioni della decisione con ordito argomentativo ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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