T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 127 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente impugnava un’ordinanza di demolizione del Comune di Desio relativa ad un manufatto che aveva realizzato in un terreno di sua proprietà con destinazione agricola.

Si trattava di un manufatto destinato a ricovero di attrezzi agricoli e di cose genericamente serventi la coltivazione oltre che come centro di raccolta dei prodotti agricoli, costruito in modo precario in ferro e facilmente asportabile.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta che la realizzazione del manufatto necessitasse di concessione edilizia proprio per la sua natura di opera priva di ancoraggio fisso al suolo che non determina un a trasformazione urbanistica del territorio, né ne aumenta il carico urbanistico.

Il Comune di Desio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.3.2000 l’istanza cautelare veniva respinta.

Nella memoria presentata in previsione dell’udienza di discussione il ricorrente lamenta anche la sproporzione della sanzione e la mancanza di motivazione.

La difesa del Comune eccepiva l’inammissibilità di tali censure perché non formulate in sede di ricorso.

L’eccezione circa l’inammissibilità dei motivi formulati solo in sede di memoria conclusionale è fondata; i motivi di impugnazione vanno notificati alla controparte o in sede di ricorso o di motivi aggiunti sempre che possano considerarsi tempestivi, non certo possono inserirsi in memorie dove sono ammesse le mere difese.

Il ricorso non è fondato.

Per valutare la necessità o meno di una concessione edilizia è necessario partire dalla descrizione del manufatto così come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale e da cui ha tratto origine l’ordinanza impugnata.

Gli agenti in data 23.7.99 trovarono in corso di realizzazione lavori per la realizzazione su di una base di calcestruzzo di una struttura in ferro con tamponamenti in muratura ed una copertura in materiale plastico coibentato con dimensioni della superficie di mt. 7,50 per mt. 4 ed un altezza variabile tra i mt. 2,05 ed i mt. 3.

La necessità della concessione edilizia riguarda ogni costruzione tendenzialmente permanente che incida in modo significativo sul territorio e la stabilità non dipende in misura rilevante dalla tipologia dei materiali utilizzati, ma dal tipo di destinazione ad un bisogno che non assuma caratteri di provvisorietà.

Inoltre poggiando la costruzione su una base di calcestruzzo è discutibile anche la sua amovibilità.

Peraltro non ha alcun rilievo la circostanza che l’opera è al servizio del fondo agricolo poiché il ricorrente non svolge l’attività di agricoltore e quindi non è legittimato neanche a richiedere l’edificazione in zona agricola.

Il ricorso va, di conseguenza, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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