T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 126 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’accoglimento condizionato di una domanda di sanatoria presentata al Comune di Busto Arsizio.

La B.I. s.p.a. aveva programmato delle manutenzioni straordinarie nel punto vendita sito in Busto Arsizio ed aveva presentato un D.I.A. in tal senso.

Il Comune aveva fatto presente che necessitava un apposito atto autorizzativo e la realizzazione di ulteriori opere di adeguamento tra cui un servoscala di collegamento tra il primo ed il secondo piano.

La società presentava un nuovo progetto che teneva conto delle richieste del Comune, ma che non veniva approvato perché erano richieste ulteriori opere tra cui la realizzazione in corrispondenza del servoscala di uno spazio di cm 150 x 150.

Nel presentare l’ulteriore progetto la società faceva presente l’impossibilità di realizzare il servoscala così come richiesto dal Comune di Busto Arsizio, ma successivamente giungeva la comunicazione impugnata che faceva presente come l’autorizzazione era concedibile solo a condizione che fosse realizzato il servoscala con le modalità richieste.

Nei due motivi di ricorso la società ricorrente lamenta in primis la violazione dell’art. 3 L. 241\90 per la mancanza di un’adeguata motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità ed inoltre la erronea applicazione della L. 13\1989.

Il difetto di motivazione si rileva dal fatto che il provvedimento fa riferimento al parere negativo della Commissione edilizia a sua volta illegittimo per assoluta genericità e la contraddittorietà dell’atto si ricava dal fatto che prima aveva richiesto un servoscala con certe caratteristiche salvo poi modificarle quando il progetto della società si era adeguato alle richieste comunali.

Inoltre il provvedimento è viziato da illogicità poiché a fronte di un argomentata spiegazione sul piano tecnico dell’impossibilità di realizzare il servoscala come da ultimo richiesto dal Comune, non si era tenuto conto di dette obiezioni insistendo nella richiesta che veniva posta come condizione dell’emanazione dell’autorizzazione richiesta.

Quanto al secondo motivo che denuncia l’erronea applicazione della L. 13\1989, la società faceva presente che l’attività commerciale veniva svolta esclusivamente al piano terreno e che i locali che sarebbero dovuti essere serviti dal servoscala erano destinati a servizi e magazzino.

L’estensione all’edilizia privata delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche era previsto per la costruzione dei nuovi edifici e per le ristrutturazioni di interi edifici.

Il Comune di Busto Arsizio si costituiva in giudizio con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo poiché non esiste l’obbligo per le ristrutturazioni parziali di edifici privati, come quella posta in essere dalla società ricorrente, di realizzare strutture che servano all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall’art. 1 L. 13\1989. Peraltro anche in relazione alle attività commerciali l’abbattimento delle barriere è previsto solo laddove si tratti di locali nei quali è consentito l’accesso del pubblico, mentre il locale addetto alla vendita e solo quello posto al piano terreno nel caso di specie.

Il provvedimento del Comune di Busto Arsizio deve essere conseguentemente annullato perché il Comune riesamini la situazione di fatto e valuti l’assentibilità dell’intervento richiesto anche alla luce dell’eventuale ius superveniens.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Busto Arsizio alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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