Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 21-01-2011, n. 1892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7/7/2009 il Tribunale di Como, in funzione di giudice d’appello, confermava nei confronti di R.E. la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cantù in data 10.6.2008 con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e art. 61 c.p., n. 10 accertati in data (OMISSIS) ai danni di agenti della Questura nei cui confronti erano state pronunziate frasi ingiuriose e minacciose, come indicato in rubrica, in occasione di un controllo eseguito nei confronti del R. per verificare con l’etilometro la guida in stato di ebbrezza. In sede di appello la difesa aveva rilevato la nullità derivante da violazione dell’art. 178 c.p.p. avendo avanzato richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore, che il Giudice aveva disatteso.

Il Tribunale aveva ritenuto privo di fondamento il motivo di gravame dato che lo stesso appellante non aveva considerato che la richiesta di rinvio era tardiva, avendo ammesso di essere venuto a conoscenza dell’impedimento professionale solo in data 5 giugno 08, considerando che egli aveva comunicato l’impedimento il 9-6-2008. Inoltre si era rilevata l’infondatezza del motivo con il quale era stata impugnata l’ordinanza dibattimentale di rigetto delle richieste difensive attinenti alla integrazione dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 507 c.p.p..

Tale integrazione si era ritenuta superflua, alla stregua di quanto specificato dal Tribunale in motivazione, onde l’appello non aveva trovato accoglimento.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre disposizioni, in riferimento alla violazione del diritto dell’imputato di farsi assistere dal difensore di fiducia, legittimamente impedito.

Circa la tempestività dell’istanza di rinvio richiamata dal ricorrente, si evidenziava a sostegno del gravame che tale tempestività era da valutare in riferimento al momento in cui era sorta la causa dell’impedimento (citando a riguardo giurisprudenza di legittimità).

Il difensore peraltro ribadiva di aver comunicato tale impedimento entro tre giorni, evidenziando che il Giudice di Pace, pur avendo avuto tale comunicazione in data 5-6-2008, aveva preso in esame l’istanza solo il giorno dell’udienza, vanificando il dettato dell’art. 420 ter c.p.p..

In secondo luogo il ricorrente formulava censure sulla motivazione della decisione di appello relativa a tale questione di nullità, avendo il Tribunale articolato motivazione "per relationem", senza soffermarsi sulle deduzioni difensive.

Peraltro evidenziava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l’impegno professionale addotto non fosse da svolgere innanzi alla Autorità Giudiziaria, ed inoltre rilevava che la potenziale possibilità di designare un sostituto, non potesse costituire una preclusione per il difensore che intendesse formulare istanza di rinvio, essendo la nomina di un sostituto meramente facoltativa (secondo giurisprudenza citata nei motivi di ricorso).

Per tali motivi il difensore chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero la difesa aveva formulato innanzi al Tribunale eccezione di nullità del procedimento ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) per avere il primo Giudice respinto la richiesta di rinvio del procedimento formulata ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p.. Orbene, nella specie, la decisione del Tribunale che ha ritenuto l’infondatezza del motivo di gravame risulta correttamente motivata, non essendo ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa.

Al riguardo deve infatti rilevarsi che in base al testo dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5 il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato e tale disposizione non si applica quando il difensore impedito abbia designato un sostituto o quando l’imputato abbia fatto richiesta che si proceda in assenza del difensore di fiducia.

Orbene nella specie, risultavano carenti le condizioni enunciate dalla disposizione normativa, tanto per la mancata comunicazione immediata dell’impedimento quanto per l’assenza di assoluta impossibilità del difensore di essere presente per assistere l’imputato.

Infatti, pur ritenendosi valido il principio giurisprudenziale menzionato dal ricorrente sul carattere facoltativo della designazione di un sostituto, resta da rilevare pur sempre che lo stesso difensore aveva l’onere di rappresentare l’impossibilità di farsi sostituire nel procedimento, essendo tale eventualità contemplata dalla norma, onde sul punto la richiesta di rinvio risulta lacunosa.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse nel ricorso, circa la natura dell’impedimento addotto, si rileva che resta riservata al giudice procedente la valutazione del carattere assoluto dell’impedimento rappresentato nell’istanza de qua, non essendo nel testo della norma innanzi richiamata specificati dei casi tassativi che costituiscano l’impedimento a comparire del difensore.

Va rilevato al riguardo che secondo giurisprudenza di questa Corte "Il legittimo impedimento dal difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell’udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire" (V. Cass. Sez. 5^ – 12 settembre 2003, n. 35469, – RV 228325 – relativamente alla esigenza di verifica della possibilità di designare un sostituto del difensore, al di là delle condizioni di orario e luogo di trattazione della udienza).

Anche la esigenza di tempestiva presentazione della istanza deve ritenersi non adempiuta nella specie, avendo la difesa fatto riferimento ad un impedimento del quale il legale aveva avuto notizia dal 5/6/2008, che venne reso noto solo il 9/6/08, ossia non nella immediatezza, dovendosi tener conto della giurisprudenza di questa Corte – Sez. 6^, sentenza del 26-9-91, n. 10027 – RV 188407 – per cui "Il difensore è obbligato a comunicare l’impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo".

Va dunque evidenziato che i motivi di ricorso restano privi di fondamento, risultando incensurabile le decisione impugnata, fondata sulla mancanza dei presupposti in precedenza indicati, intendendosi la tardiva proposizione della richiesta di rinvio e la assenza di assoluta impossibilità a svolgere il mandato difensivo, anche attraverso un sostituto.

Ogni ulteriore deduzione difensiva resta superata da tali rilievi, restando ininfluente la pretesa tardiva valutazione della istanza di cui si tratta, stante l’assenza dei presupposti di legge per l’accoglimento delle richieste difensive.

Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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