Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3922 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 7 maggio – 14 novembre 2008 la Corte d’appello di Venezia ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 1.716,44 in favore rispettivamente di C.U., B.L., F.R. e M. L. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da essi instaurato con ricorso del 4 novembre 2000 davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento dell’indennità di impiego operativo con la maggiorazione del 18% ai fini della maggiorazione della pensione; processo concluso con sentenza del 18 aprile 2007.

La Corte ha osservato che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di tre anni, cinque mesi e sette giorni, e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 500,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo.

Contro il decreto ricorrono per cassazione il C., il B., il F. e il M. con un unico motivo. Con ordinanza depositata il 30 agosto 2010 questa Corte ha accolto l’stanza di rimessione in termini dei ricorrenti per la rinnovazione della notifica alla parte intimata. Il Ministero ha quindi resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti si dolgono dell’esiguità della somma determinata a titolo di equa riparazione e sostengono che il giudice del merito si sia discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza europea. La censura è fondata nei limiti di cui alle seguenti considerazioni. Come risulta da recenti pronunce della Corte europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010 n. 14754), nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili possono essere liquidate a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive di importo notevolmente inferiore alla somma di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute più congrue.

Nel caso di specie la liquidazione del danno risulta inferiore anche agli indennizzi minimi liquidati da tali decisioni; sicchè il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato.

Sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità ai criteri ricavatali dalla giurisprudenza sopra richiamata, nonchè la peculiarità della fattispecie, l’Amministrazione va condannata al pagamento della somma di Euro 3.217,00 con gli interessi dalla domanda, in favore di ciascun ricorrente.

Le spese processuali delle due fasi conseguono alla soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 3.217,00 in favore di ciascun ricorrente con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 903,25, di cui 416,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorari e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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