T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 122 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe che aveva loro inflitto una sanzione per il pagamento di somme dovute per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

A tal fine facevano presente che avevano appaltato alla ditta controinteressata i lavori di ristrutturazione dell’immobile di loro proprietà in virtù della concessione edilizia 1475\96 rilasciata dal Comune resistente subordinata al pagamento di Lire 75.875.600 quale costo di costruzione e Lire 48.987.574 per oneri di urbanizzazione; come pagamento dei lavori avevano stabilito la cessione di tutte le unità immobiliari tranne due del complesso così realizzato.

I ricorrenti avevano acconsentito a richiedere un mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’immobile di cui avrebbe fruito la società appaltatrice.

Il pagamento delle somme dovute al Comune era previsto in tre rate e la società controinteressata provvedeva al pagamento della prima rilasciando fideiussione a garanzia delle altre due.

Le ultime due rate non venivano pagate e il Comune comunicava alla società Carsana Alberto l’intenzione di escutere la fideiussione.

La Milano Assicurazioni che aveva prestato la fideiussione dichiarava di ritenersi obbligato a pagare quanto dovuto a garanzia esclusivamente in relazione al costo di costruzione, inviando a tal scopo quietanza al Comune.

Nasceva un procedimento amministrativo all’esito del mancato integrale pagamento di quanto dovuto in relazione alla concessione ed all’esito veniva emanato il provvedimento impugnato con il quale veniva richiesto il pagamento del doppio degli oneri non corrisposti.

Il ricorso è articolato sulla base di cinque motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 2 R.D. 639\1910 per essere stato imposto il termine di quindici giorni per il pagamento e non quello di trenta previsto dalla norma citata; tale termine non può essere modificato senza adeguata motivazione.

Il secondo motivo lamenta che, all’esito del procedimento iniziato dal Sindaco per il recupero delle somme non corrisposte, il Segretario Comunale aveva offerto varie possibilità alternative e nel provvedimento non era motivato perché fosse stata scelta la strada più penalizzante per i ricorrenti chiedendo peraltro una somma enormemente superiore a quella indicata dal Segretario Comunale e non si fosse agito nei confronti del fideiussore che peraltro si era dichiarato disponibile a pagare almeno in parte la somma dovuta.

Il terzo e il quarto motivo contestano che l’ordinanza ingiunzione sia stata notificata ai ricorrenti quando il Comune era a conoscenza che il vero concessionario era l’impresa costruttrice dal momento che aveva pagato la prima rata degli oneri e stipulato la polizza fideiussoria.

Vi era stata una richiesta all’assicurazione Milano in cui si faceva riferimento alla concessione edilizia ed alla società Alberto Carsana e la stessa società aveva ammesso in una nota inviata al Comune di essere tenuta al pagamento degli oneri.

Vi è quindi difetto di motivazione del provvedimento e carenza di legittimazione da parte dei ricorrenti.

Il quinto motivo, articolato solo in via subordinata, eccepiva l’illegittimità per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per il fatto che il Comune aveva accettato il rilascio di una fideiussione che non garantiva il pagamento delle penalità in caso di ritardato o omesso pagamento ex art. 3 L. 47\85.

Il comportamento del Comune che aveva richiesto all’Assicurazione Milano in ritardo il pagamento della fideiussione e che non aveva avvertito i ricorrenti del mancato pagamento da parte dell’impresa appaltatrice era contrario agli obblighi di correttezza poiché era stato fatto scadere l’obbligo della copertura degli oneri di urbanizzazione e non si era provveduto ad incamerare da parte della assicurazione la parte relativa al costo di costruzione che la stessa si era dichiarata disponibile a pagare.

Il Comune di Bellano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6.3.2001 il Collegio non concedeva la sospensione dell’atto impugnato.

L’ordinanza veniva appellata e il Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 29.5.2001 sospendeva l’efficacia dell’atto in accoglimento dell’appello dei ricorrenti.

Il ricorso non merita accoglimento, se non per un limitato profilo che sarà illustrato in seguito.

Il punto nodale della questione posta all’attenzione del Tribunale è costituito dal fatto che la concessione edilizia fu rilasciata in favore dei ricorrenti.

Ciò comporta che le obbligazioni contenute nel provvedimento amministrativo hanno come soggetto passivo coloro che hanno richiesto l’atto e nei confronti del quale fu rilasciato.

Gli accordi che intervengono con altri soggetti privati per portare a termine le finalità economiche per cui la concessione edilizia fu richiesta, non rilevano anche se il Comune ne fosse a conoscenza.

Non vi può essere infatti una modifica unilaterale del destinatario degli obblighi se non attraverso quel procedimento noto come volturazione della concessione edilizia che deve essere approvato dal Comune dopo apposita istruttoria e che prevede la verifica che il nuovo intestatario abbia la proprietà o altro diritto reale sull’immobile.

La circostanza che,in base agli accordi intercorsi con la ditta appaltatrice, il pagamento della prima rata degli oneri sia stata effettuata da quest’ultima non sposta i termini della questione; il Comune ben può accettare che parte degli oneri siano pagati da un terzo che può anche rilasciare la fideiussione necessaria per la rateizzazione, ma ciò non significa che gli originari richiedenti la concessione siano per ciò sgravati da ogni responsabilità se il soggetto cui hanno affidato in base ad accordi, irrilevanti per il Comune, il pagamento degli oneri viene meno al suo impegno.

Peraltro non vi era stata alcuna alienazione dal momento che il mandato a vendere singole porzioni dell’immobile costruendo non poteva certo supplire agli oneri inderogabili di forma prevista per il trasferimento della proprietà dei beni immobili.

A fronte di questa ricostruzione dei termini della questione non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso.

Il primo è inammissibile per carenza di interesse perché il pagamento non è avvenuto neanche nel più lungo periodo di tempo invocato.

Il secondo è infondato poiché il Sindaco non aveva alcun obbligo di adeguarsi pedissequamente a tutte le indicazioni del Segretario Comunale, responsabile del procedimento, che peraltro tra le varie ipotesi aveva indicato anche quella, seguita dal Sindaco, di agire in rivalsa nei confronti dei ricorrenti.

Il terzo e quarto motivo non meritano accoglimento poiché per le ragioni sopra esposte i ricorrenti hanno piena legittimazione attiva e nessun rilievo ha la consapevolezza del Comune circa gli accordi intervenuti tra i ricorrenti e l’impresa appaltatrice.

Il quinto motivo risulta, invece, fondato.

E’ ormai un principio acquisito da numerose pronunce giurisprudenziali che il principio di correttezza ed il comportamento di buona fede devono improntare l’attività della p.a. anche quando riveste i caratteri del provvedimento autoritativo e non quelli dell’atto negoziale (vedasi ex multis Consiglio di Stato 7273\2010).

Orbene a fronte della disponibilità della società assicuratrice che aveva rilasciato la fideiussione di pagare almeno in parte quanto richiesto non si capisce perché il Comune non abbia accettato di incassare la somma offerta che avrebbe diminuito il debito dei ricorrenti.

Un comportamento siffatto è contrario ad un comportamento di buona fede ed all’obbligo di correttezza che deve caratterizzare i rapporti tra le parti poiché il Comune non avrebbe avuto nessuna controindicazione nell’incassare le somme offerte.

L’importo indicato nella ordinanza impugnata pari al doppio dell’importo non versato (Lire 62.422.587) deve essere diminuito dell’importo non accettato dal Comune e offerto dalla società che aveva rilasciato la fideiussione (Lire 37.928.800) e sull’importo così calcolato (Lire 24.493.787) sarà operato il raddoppio previsto dall’art. 3 L. 47\85 (Lire 48.987.574 e cioè Euro 25.299,97).

Su tale somma andranno pagati gli interessi dal momento della notifica dell’ordinanza e fino al saldo.

Va rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria della somma trattandosi di un credito di valuta.

Stante l’esito del giudizio e la condotta tenuta nella vicenda dall’amministrazione appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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