T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 121 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto di rilascio di un appartamento del Comune di Milano di cui non era il titolare, ma nel quale viveva dal 1991 insieme alla sorella R.M.P. che ne era la formale assegnataria.

Faceva presente a tal fine che in data 26.9.98 aveva richiesto l’assegnazione, ma che il Comune di Milano aveva notificato in data 21.3.2000 l’atto di diffida al rilascio seguito poi dall’atto impugnato.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la mancata osservanza del disposto degli artt. 2,comma 3, e 14,comma 1, L.R. 9192\83 nonché della delibera di attuazione 26.3.85 emanata dal Consiglio Regionale della Lombardia.

L’art. 2,comma 3, della citata legge ricomprende tra i componenti del nucleo familiare anche i fratelli purchè la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della pubblicazione del bando di concorso; l’art. 14 consente il subentro dei componenti del nucleo indicati all’art. 2.

La sorella che era formalmente assegnatario aveva fin dall’inizio informato il Comune della coabitazione con il ricorrente e che pertanto egli godeva del diritto al subentro.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 30.5.2001 il Collegio accoglieva la domanda di sospensione dell’efficacia del decreto impugnato.

Il ricorso non merita accoglimento.

Dalla documentazione depositata dal Comune di Milano risulta che la titolare dell’assegnazione aveva trasferito la propria residenza a Chioggia in data 22.4.91, proprio all’epoca in cui il ricorrente afferma di essere andato ad abitare con la sorella.

La circostanza fu rilevata in occasione di un sopralluogo della polizia municipale a seguito del quale fu ingiunto al R. di rilasciare l’immobile con diffida del 5.11.93.

La sorella rado Maria Pia formale assegnataria con successiva missiva del 22.11.93 comunicava al Comune che la presenza del fratello non aveva lo scopo di una futura voltura e che se avesse deciso di trasferirsi definitivamente a Chioggia avrebbe restituito le chiavi dell’immobile.

Di fatto l’occupazione sine titulo proseguiva e per tale ragione la domanda di volturazione dell’assegnazione dell’immobile non veniva accolta.

La situazione in fatto è ben diversa da come è stata rappresentata dal ricorrente poiché egli è andato ad abitare nell’appartamento assegnato alla sorella proprio all’epoca in cui la stessa trasferiva la sua residenza a Chioggia e non vi era quindi nessun diritto a subentrare nell’assegnazione poiché non vi era stato un periodo minimo di convivenza previsto dall’art. 14 L.R.91\83 all’epoca vigente.

Il ricorso non può che essere respinto.

Tenuto conto dell’accoglimento della domanda cautelare appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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