Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3918 Compromesso e clausola compromissoria Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 10 luglio 2001 la società Eco.Med. S.r.l. ha promosso giudizio arbitrale contro la società F.lli Lombardi s.p.a. per ottenerne condanna al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite in forza di contratto d’appalto stipulato con la convenuta, della penale ivi concordata ed, infine, del risarcimento dei danni da determinarsi in giudizio.

La società F.lli Lombardi ha contestato la proponibilità dell’avversa richiesta in relazione allo stato della procedura di amministrazione straordinaria cui era stata ammessa l’attrice; nel merito ne ha dedotto l’infondatezza, eccependo altresì l’intervenuta prescrizione del credito azionato.

La società Eco.Med ha contestato l’avversa eccezione richiamando il contenuto della sentenza del 13/19 novembre 1996 del Tribunale di Brescia che, pronunciando sulla sua opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società F.lli Lombardi nei suoi confronti, aveva affermato la proponibilità dell’accesso all’arbitrato, in relazione a tutte le controversie discendenti dal contratto in discussione.

Il collegio arbitrale, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla società F.lli Lombardi, ha declinato la propria cognizione sulla domanda principale e, in parziale accoglimento dei quesiti proposti dall’altra parte, ha condannato l’istante al pagamento in favore di controparte della somma di L. 153.941.316 oltre accessori. La società Eco.Med. ha proposto impugnazione innanzi alla Corte d’appello di Bari che, con sentenza non definitiva n. 774/2003, a conclusione della fase rescindente, ha dichiarato la nullità del lodo e, quindi, con sentenza n. 310 depositata il 6.2.2005 e notificata il 5.5.2005, pronunciando in fase rescissoria, ha dichiarato l’improponibilità della domanda della Eco.Med nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria della società convenuta, con conseguente assorbimento delle questioni attinenti alla prescrizione dei crediti ed alla compensazione. Ha accolto per quanto di ragione la domanda della convenuta condannando l’attrice al pagamento in suo favore della somma di Euro 79.505,00 oltre accessori.

Contro questa decisione Eco.Med ha proposto il presente ricorso per cassazione con due motivi contro i quali la società intimata ha spiegato difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. e correlato vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Il vizio denunciato si anniderebbe nella contraddittorietà tra la sentenza, di cui viene riprodotto il testo, che aveva pronunciato l’annullamento del lodo per errore consistito nell’esclusione dell’operatività della clausola compromissoria in relazione a tutte le domande reciprocamente proposte dalle parti contrattuali, asseverata dalla sentenza del Tribunale di Brescia, e la sentenza conclusiva che, in sede rescissoria, ha dichiarato improponibile la domanda principale. Le pronunce si contraddicono, in quanto la statuizione che ha escluso che l’exceptio compromissi ponga una questione di competenza, trattandosi di questione di merito, è smentita da quella successiva che pone un problema di competenza, cioè di proponibilità della domanda, che esula dalla competenza arbitrale.

La controcorrente replica al motivo deducendone infondatezza.

Il motivo è privo di fondamento.

La sentenza impugnata ha dichiarato improponibile la domanda in quanto, diretta nei confronti di società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi – c.d. Legge Prodi -, avrebbe dovuto essere nelle forme del rito previsto dall’art. 207 Legge Fall., per la liquidazione coatta, in forza del rinvio contenuto nell’art. 1 della legge anzidetto. Con articolato tessuto motivazionale, ha chiarito che la precedente decisione di annullamento del lodo per erroneità della pronuncia di difetto di giurisdizione, emessa dal collegio arbitrale che era invece munito della piena potestas judicandi sulla base della clausola compromissoria, accertata anche dal giudice bresciano, ha affrontato e deciso questione parallela, che esorbita dalla competenza ed anzi la presuppone. Il collegio arbitrale, in quanto munito di quella potestas era legittimato a delibare, sotto il profilo del rito, la questione della proponibilità della domanda.

Il denunciato contrasto di giudicati non è riscontrabile. Il loro collegamento ne disvela piuttosto la congruenza. La decisione assunta in fase rescindente ha emendato l’errore del collegio arbitrale che aveva dichiarato il difetto della propria potestas judicandi, qualificandolo difetto di giurisdizione, nonostante la piena e conclamata efficacia della clausola compromissoria. Ha quindi dato ingresso alla fase rescissoria nel cui alveo è stata esaminata la domanda, e prima ancora di ogni altra questione, la sua proponibilità nelle forme ordinarie, ovvero secondo il rito imposto dal regime concorsuale. Il risultato di questa delibazione è stato infine espresso nella decisione definitiva.

Sorretta da trama motivazionale puntuale, ed improntata a coerenza e logica sistematica, quest’ultima pronunzia è immune da errore. La società attrice, come emerge dal passo della citazione introduttiva riferito nel presente ricorso, chiese accertarsi il suo credito da ammettere al passivo dell’amministrazione straordinaria nel quantum indicato, e in subordine di compensare i suoi crediti con eventuali esposizioni verso la controparte. Il consolidato orientamento giurisprudenziale – per tutte Cass. n. 9070/2003 -, insegna che il credito vantato verso una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria non può essere fatto valere in sede arbitrale", giacchè l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dall’apertura della procedura, dell’avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa ad essa sottoposta allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo". In questa sede aveva pertanto collocazione l’accertamento chiesto dalla Eco.Med..

Le decisioni in esame sono dunque interdipendenti e logicamente coerenti. Se è vero che la clausola compromissoria ha correttamente radicato la devoluzione al collegio arbitrale in relazione a tutte le controversie inerenti al contratto da cui è scaturita la domanda, è vero altresì che questa domanda, in quanto indirizzata contro persona giuridica sottoposta a procedura concorsuale, non era proponibile nelle forme ordinarie. Questa decisione conclusiva non pone in discussione, ma presuppone, come ha rilevato la Corte territoriale, l’operatività, ormai accertata e dichiarata con la precedente sentenza, della clausola arbitrale.

Il motivo merita pertanto il rigetto.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 56 e 195 Legge Fall., art. 1241 c.c. e artt. 34 e 35 c.p.c.. Ascrive alla Corte di merito errore di diritto, per aver dichiarato assorbita l’eccezione di compensazione da essa proposta, ammessa anche nella procedura considerata dall’art. 56 L.F..

La controricorrente deduce l infondatezza anche di questo mezzo.

Il motivo è infondato.

La questione, come si assume correttamente nella sentenza impugnata, è assorbita. L’eccezione di compensazione proposta dall’istante nei confronti della convenuta F.lli Lombardi introduce tematica relativa alla parziale estinzione della ragione di credito fatta valere in giudizio nei confronti di quest’ultima. Appartiene perciò alla cognizione dell’organo deputato all’esame della domanda di ammissione al passivo. I precedenti tutti citati nel ricorso non sono in termini; ammettono la proposizione dell’eccezione in esame nel giudizio ordinario nell’ipotesi in cui il curatore agisce per far valere ragione di credito del fallito, che è speculare ma opposta al caso di specie. La sedes materiae in cui deve essere verificata la causa estintiva del credito è naturalmente quella in cui il credito stesso deve essere accertato, perchè presuppone questo accertamento;

perciò, nel caso in cui la curatela sia destinataria dell’altrui domanda, dunque convenuta e non attrice, quella concorsuale – per tutte cfr. Cass. n. 7967/2008 -.

Tutto ciò premesso, si dispone il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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