T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 117 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 29.07.08 e depositato il 11.08.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano di annullamento del permesso di soggiorno e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il diniego era fondato sulla circostanza che la Prefettura aveva comunicato la falsità del provvedimento di revoca di un precedente rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare sulla base del quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno poi revocato.

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.8.2008 l’istanza di sospensione del provvedimento veniva respinta.

Il ricorso si fonda su un unico motivo che denuncia la mancata verifica dell’esistenza di un provvedimento penale a carico del ricorrente e la circostanza che non si sia tenuto conto dell’esistenza di una regolare situazione lavorativa che andava valutata al momento del rinnovo del permesso, oltre che l’assenza di precedenti penali.

Il ricorso non merita accoglimento.

L’ottenimento di un decreto di regolarizzazione ideologicamente falso è condotta di tale gravità, costituendo tra l’altro reato, che non consente la valutazione di condotte successive che in altre situazioni potrebbero condurre a valutare rilasciabile il permesso di soggiorno in virtù di fatti sopravvenuti.

Qualunque riferimento all’art 5,comma 5,D.lgs. 286\98 è pertanto infondato così come pure è privo di rilievo il conseguente vizio di motivazione sul punto dal momento che la norma non doveva essere presa in esame nel caso di specie.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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