Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 17 resa in data 3-13 gennaio 2003, il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, dopo aver accertato il mancato adempimento da parte di I.F. dell’obbligazione contributiva avente ad oggetto il pagamento di metà delle spese universitarie sostenute dalla madre per il figlio E., maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, oltre all’inadempimento dell’obbligazione di aggiornamento, a decorrere dal gennaio 1998, sulla base degli indici Istat, dell’assegno mensilmente dovuto per il mantenimento del figlio medesimo, condannava I. F. al pagamento in favore di N.P. della somma di Euro 3831,28, oltre alle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5844,92, detratto da quanto inizialmente dovuto, pari ad Euro 7192,12 (L. 13.925.902), l’importo di Euro 3360,84 (L. 6.507.500) corrisposto dall’obbligato nelle more del giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ I. con atto notificato in data 27 gennaio 2003, chiedendone la riforma sulla base dell’assunto che controparte non aveva compiutamente provato la fondatezza della propria domanda, nel mentre in via d’urgenza chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di cui trattasi, adducendo la ricorrenza di un grave ed irreversibile pregiudizio a lui derivante dall’eventuale esecuzione coattiva della pronuncia. L’appellante contestava infine anche il capo della sentenza relativo alla sua condanna alla rifusione delle spese legali sostenute da controparte, lamentandone pure la sproporzionata liquidazione.

Tempestivamente si costituiva in giudizio l’appellata che chiedeva la reiezione del gravame.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 318/06, rigettava la domanda di rimborso della somma di Euro 3821,28, ma condannava l’ I. alla refusione di un terzo delle spese del giudizio di primo grado.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui non resiste l’ I..

Motivi della decisione

La ricorrente con il primo motivo di ricorso afferma che la Corte d’appello è andata "ultra petita" nel ritenere escluso dalle spese rimborsabili il costo dell’alloggio ritenendo che tale spesa non fosse compresa nella categoria delle spese universitarie.

Con il secondo motivo ripropone la stessa censura sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione poichè le spese di alloggio presso l’Università di (OMISSIS) dovevano ritenersi necessariamente incluse tra le spese universitarie non essendo ipotizzabile un pendolarismo giornaliero tra la (OMISSIS), luogo di residenza del figlio delle parti e la città di (OMISSIS).

Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha invero osservato che l’ I. nel lamentare "l’irrilevanza, l’inconferenza e l’estraneità all’oggetto del giudizio" delle spese ha finito con contestarne la loro inclusione tra quelle rimborsabili.

In altri termini, il giudice di seconde cure ha interpretato le doglianze dell’appellante,ed ha ritenuto che esse nella formulazione dianzi evidenziata, includessero anche la contestazione relativa al fatto se le spese di alloggio fossero comprese o meno tra le spese universitarie.

In tal senso trattasi di una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità dovendosi escludere che vi sia stata una ultra petizione da parte del giudice di merito.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che le spese in questione "in presenza di contestazione in merito alla loro riferibilità ed in assenza di specifico accordo sul punto tali spese non possono comunque intendersi ricomprese tra le spese universitarie".

La Corte territoriale ha infatti osservato – come già notato – che quantunque l’ I. non avesse in linea di principio contestato di dover corrispondere le spese universitarie, tuttavia, avesse in concreto contestato la riferibilità di alcune di esse e segnatamente quelle per l’alloggio.

La Corte ha quindi ritenuto che in assenza di specifico accordo sul punta le spese in questione non potevano ritenersi incluse tra le spese universitarie.

Tale "ratio decidendi" non appare adeguatamente censurata dalla ricorrente.

Questa avrebbe infatti dovuto dedurre che nel giudizio di merito essa aveva fatto valere l’esistenza di un accordo in tal senso ovvero di un titolo derivante dalla sentenza di separazione o di divorzio che ponesse specificatamente a carico dell’ I. le spese in questione.

In assenza di tale doglianza, quelle mosse circa la riferibilità delle spese di alloggio a quelle universitarie, costituiscono delle censure in punto di fatto che investono inammissibilmente il merito della decisione.

Il ricorso va, in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *