Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-10-2010) 21-01-2011, n. 2206 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 12 novembre 2009, il Tribunale di Cosenza, Sezione riesame, ha rigettato la richiesta, avanzata dal difensore di V. F., di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Paola in data 5.10.2009, con riferimento alle quote della società Superbingo srl di cui la V. risulta titolare a seguito di atto di donazione del 30 aprile 2008.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) inosservanza degli artt. 240,322 ter, 640 quater c.p., e 321 c.p.p., in quanto V.F., nella qualità di titolare di quote sociali della Superbingo s.r.l., non è indagata nel procedimento in cui si inserisce la misura cautelare reale eseguita ed è estranea alle ipotesi criminose ascritte al suo dante causa, S.C., indagato nel procedimento, e la disciplina del sequestro per equivalente di cui al combinato disposto di cui agli artt. 322 ter e 640 quater c.p., è inapplicabile essendo la società Superbingo a r.l. interessata nel procedimento soltanto per la contestazione di cui al capo 6 della rubrica (art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), nella quale non vi è alcun riferimento alla commissione di reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’unica ipotesi di cui all’art. 640 bis c.p., addebitata a S.C. è, infatti, relativa ad un’altra società del tutto distinta dalla Superbingo; 2) mancanza di motivazione circa l’insussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del decreto di sequestro preventivo, in riferimento alla libera disponibilità da parte della V. delle quote societarie.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va rigettato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v. Cass. Sez. U, sent. n. 25932/2008 Rv. 239692; Sez. U, sent. n. 25933/2008, Malgioglio).

Tanto premesso, rileva il Collegio che il Tribunale di Cosenza ha congruamente e logicamente motivato su ogni questione sollevata in sede di riesame fondamentale ai fini della decisione; in particolare – per quanto attiene al "fumus commissi delicti" – ha rilevato come dagli atti del procedimento, ampiamente illustrati nel provvedimento di sequestro, emergano elementi utili a ritenere sussistenti le ipotesi delittuose relative, fra l’altro, ai reati ipotizzati di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p., (capo 4) e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo 3 e 6) contestati a S.C., in concorso con altri, e quale amministratore, occulto o di fatto, delle società Airone e Superbingo.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Paola hanno, infatti, evidenziato l’esistenza di molti soggetti che, costituendo stabile organizzazione con divisione dei ruoli, predisponevano un giro vorticoso di false fatture per operazioni inesistenti finalizzate a predisporre documentazione fittizia da presentare agli enti erogatori di finanziamenti pubblici o da adoperare per evadere le tasse, rappresentando un volume di spesa superiore a quello effettivo. Il coinvolgimento della Superbingo s.r.l. nei traffici illeciti dello S. emerge poi chiaramente dalle verifiche fiscali relative ad altra impresa fantasma (la Immobiliar Service s.a.s. gestita da B.F.), nel corso delle quali venivano rinvenute tre fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla ditta del B. nel gennaio, maggio e dicembre 2007, e contabilizzate nelle dichiarazioni fiscali del 2008 dalla Superbingo al fine di ottenere gli indebiti vantaggi fiscali di cui al reato sub 6 della rubrica; la sospetta contestualità dell’atto di donazione delle quote della società Superbingo in concomitanza con i momenti di maggiore attività dello S. portava, quindi, ad escludere l’estraneità della V. alla vicenda, "dovendosi al contrario ritenere che le quote societarie della Superbingo in sequestro siano di fatto riconducigli allo S.".

Premesso che – a seguito della introduzione legislativa di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, (Legge Finanziaria 2008) in vigore dal primo gennaio 2008 – nei casi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis e art. 10 ter, art. 10 quater e art. 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p., il provvedimento di sequestro appare legittimo, e l’ordinanza impugnata non suscettibile di censura alcuna in questa sede. Allo S. risultano, infatti, ascrivibili sia il reato di cui all’art. 640 bis c.p., sia le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (di cui in particolare quella relativa alla contestazione in riferimento al coinvolgimento della Superbingo srl), e poichè, in riferimento a queste ultime, la contabilizzazione ai fini fiscali delle operazioni inesistenti è stata effettuata dalla società Superbingo nell’anno 2008, e quindi successivamente all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, correttamente è stata applicata nella fattispecie la disciplina del sequestro "per equivalente" di cui agli artt. 322 ter e 640 quater c.p..

Trattandosi di sequestro per equivalente, non è poi necessaria alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare (V. Cass. Sez. 2^, Sent. n. 10838/2006 Rv. 235830).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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