T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 111 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il gravame è stato proposto avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro del sig. S.B., presentata dal sig. L.G., ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, lett.b), del d.l. n. 78/09, convertito nella legge 102/09;

Atteso che, con il suddetto gravame, il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando, in particolare, la carenza di motivazione, nonchè la mancata valutazione da parte dell’amministrazione delle ragioni a sostegno della segnalazione proveniente da un paese appartenente all’area Schengen e della pericolosità sociale dello straniero;

Rilevato che, come si evince dalla documentazione versata in atti, sussiste nei confronti del ricorrente una segnalazione relativa a un provvedimento di inammissibilità nel territorio Schengen, inserita ai sensi dell’omonima convenzione presso il sistema informatico interforze dalle competenti autorità greche;

Ritenuto che, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge l’infondatezza del gravame in considerazione della sussistenza della suddetta segnalazione Schengen;

Ritenuto, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell’art. 1ter, comma 13, lett.b), del d.l. n. 78/09, convertito nella legge 102/09, nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, sussistendo una condizione ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in questione;

che, inoltre, l’amministrazione non ha alcun obbligo di consultare lo Stato che ha effettuato la segnalazione, la quale è per sé stessa ostativa alla regolarizzazione, senza alcuna necessità di indagare le ragioni per cui è stata effettuata (cfr. Tar Lombardia, sez. I, 10.12.2003, n. 5728) o di operare il giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero;

che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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