Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-01-2011, n. 2264 Legittimazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Milano dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di P.R. in ordine al delitto ex art. 372 c.p., ascrittogli perchè, deponendo come testimone nel procedimento n. 48984/2000 avanti al giudice del Tribunale di Milano cons. dott. G.I. B., rendeva false dichiarazioni in ordine alle presenze turistiche in un albergo di montagna.

Riteneva in particolare il GUP che la deposizione del P. differiva di poco da quella di altri teste e presentava, rispetto a questa, maggiore credibilità.

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, la parte civile D.A., deducendo che il GUP ha trascurato molteplici elementi idonei ad accreditare l’ipotesi di accusa e comunque ad escludere la impossibilità di un utile sviluppo dell’istruttoria dibattimentale.

Ha presentato memoria la difesa dell’imputato, chiedendo fra l’altro la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ex art. 616 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione della parte civile ricorrente.

Premesso, infatti, che, pur dopo l’allargamento previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 4, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere è rimasto riservato alla sola parte civile che sia anche persona offesa e non mero danneggiato dal reato, in conformità alla "ratio" di tale rimedio, rivolta all’esclusiva tutela degli interessi penali (Cass. SS.UU. 25695 del 2008), si osserva che, per giurisprudenza pacifica, nei reati di falsa testimonianza e favoreggiamento l’unica persona offesa è la P.A. e non anche i soggetti privati eventualmente danneggiati (v., fra le altre, Cass. 8967/07 e 43207/08), con la conseguenza che, non essendo persona offesa, il ricorrente, pur costituito parte civile, non è legittimato a proporre ricorso avverso la sentenza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, per il motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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