T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 101 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. I ricorrenti proprietari di un’area in Lodi via Mascagni, 2, hanno ricevuto il decreto di occupazione d’urgenza dell’area e l’avviso di immissione in possesso dell’area per la realizzazione di opere pubbliche.

Impugnano i suddetti atti per violazione della legge 241/90 sotto la forma dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti; per eccesso di potere in quanto l’area per la quale è prevista l’occupazione sarebbe sproporzionata rispetto alle esigenze dell’amministrazione.

2. Il ricorso è infondato.

In merito all’omessa comunicazione di avvio del procedimento la giurisprudenza (Consiglio Stato a. plen., 15 settembre 1999, n. 14) ha infatti da tempo affermato che "la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è necessaria in relazione ai procedimenti di occupazione d’urgenza, non tanto per le particolari ragioni di celerità che contraddistinguono tale procedimento, quanto per la sua natura meramente attuativa di provvedimenti presupposti".

In merito al supposto difetto di motivazione la medesima giurisprudenza ha chiarito che l’occupazione d’urgenza costituisce momento puramente attuativo della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che è ad essa presupposta; conseguentemente, restano estranei al decreto di occupazione d’urgenza profili di scelta discrezionale, con i connessi obblighi motivazionali.

In merito all’omessa allegazione degli atti presupposti la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 ottobre 2008, n. 9158) ha chiarito che l’art. 3 comma 3, l. n. 241 del 1990, nel consentire la motivazione per relationem, non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l’indicazione dei medesimi atti: la " disponibilità " non coincide necessariamente con l’allegazione materiale dell’atto ma con la sua conoscibilità.

Da ultimo è infondato il motivo di eccesso di potere in quanto non è data prova alcuna dell’irragionevolezza dell’estensione dell’area occupata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali all’amministrazione che liquida in via forfettaria in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *