Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3907 Danni Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con delibera di giunta del 10 giugno 1987, ratificata dal consiglio comunale, il Comune di Grottaminarda approvò il progetto per la costruzione di un kartodromo; e con la successiva Delib. 14 maggio 1988 fissò i termini di inizio e compimento dei lavori e della procedura espropriativa rispettivamente in un anno e in cinque anni, decorrenti dall’approvazione della delibera, avvenuta il 3 giugno 1988. Il sindaco dispose l’occupazione temporanea d’urgenza delle aree interessate, tra le quali era compresa un’area di proprietà del signor M.A., per cinque anni dall’immissione in possesso, avvenuta in data 11 febbraio 1989. L’opera fu completata nel giugno 1992. I termini dell’occupazione d’urgenza furono prorogati di due anni con delibera comunale del 9 novembre 1993, in forza della L. n. 185 del 1991, art. 22.

Con atto notificato il 7 giugno 1994 il signor M., allegando l’intervenuta irreversibile trasformazione del suolo e la mancata emissione del decreto di espropriazione nel termine, chiese la condanna del comune al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza 31 maggio 2001, accolse la domanda e condannò il comune al risarcimento dei danni, nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

Il comune propose appello, allegando che il decreto di espropriazione era stato emesso il 27 giugno 1995, in pendenza del termine di occupazione prorogato, e che in ogni caso la somma liquidata non era adeguata. L’appellato resistette al gravame, eccependo che il decreto di espropriazione era stato emesso dopo la scadenza dei termini di dichiarazione di pubblica utilità.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 16 gennaio 2004, accolse il gravame e respinse la domanda proposta dal signor M..

Secondo la corte, l’intervenuta scadenza, dopo il completamento dei lavori, del termine quinquennale per l’esecuzione di essi non aveva privato l’amministrazione di procedere all’espropriazione, essendo ancora pendente il termine di occupazione legittima, prorogato per legge fino a data posteriore a quella in cui il decreto di espropriazione era stato emesso.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, il signor M. ricorre con atto notificato il 20 giugno 200528 febbraio 2005, per un unico motivo.

Il comune non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

La censura è fondata. Secondo la ricostruzione dei fatti di causa esposta nella stessa sentenza impugnata, l’area per cui è causa rientrava tra quelle interessate da un’opera dichiarata di pubblica utilità, per la quale erano stati stabiliti, a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, i termini di cinque anni – decorrenti dal 3 giugno 1988 – sia per il compimento dei lavori e sia per il completamento delle procedure espropriative. L’opera era stata eseguita nel giugno del 1992, e quindi entro il termine stabilito (3 giugno 1993), mentre il decreto d espropriazione è stato emesso, in corso di causa, soltanto nel giugno del 1995, e pertanto dopo la scadenza del relativo termine, che nella fattispecie coincideva con quello per il completamento dei lavori. Il decreto è stato pertanto emesso in una situazione di carenza di potere, come questa corte ha costantemente ribadito in analoghe fattispecie, sebbene il compimento dell’opera nel termine assegnato e la sua destinazione all’uso pubblico precludessero la retrocessione del terreno, ormai irreversibilmente trasformato.

In tale situazione deve ravvisarsi la ricorrenza degli elementi caratteristici dell’istituto dell’accessione invertita, che si traduce per il privato in un fatto illecito, fonte di danno risarcibile.

A contrastare tale conclusione non vale allegare che, al momento dell’emissione del decreto di espropriazione, il termine di occupazione legittima, prorogato per legge, era ancora in corso, per essere stato prorogato di due anni con Delib. Comunale 9 novembre 1993, in forza della L. n. 185 del 1991, art. 22. Dopo che era spirato il termine finale di compimento dei lavori e di completamento delle procedure espropriative, l’occupazione temporanea d’urgenza non aveva più titolo, e quale fatto illecito non poteva legittimare il provvedimento ablativo. A tale ultimo principio di diritto il giudice di merito non si è uniformato, incorrendole violazione di legge denunciata, che comporta la cassazione della sentenza.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, e la causa deve essere rinviata, anche al fine del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima corte la quale, in altra composizione, giudicherà sulla domanda proposta in causa dall’odierno ricorrente, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, e si pronuncerà sulle altre questioni dipendenti, non esaminate nel precedente giudizio perchè assorbite in quella decisione dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, ora cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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