Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-01-2011, n. 2246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il P.G. presso la Corte d’appello di Venezia propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25 marzo 2010, che ha dichiarato nulla, con ordine di restituzione degli atti al P.M., la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 16 maggio 2006 nei confronti di S.M., imputato del reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all’art. 385 c.p., in quanto inficiata da un decreto di citazione a giudizio non preceduto, in violazione degli artt. 415 bis e 552 c.p.p., dall’invito a rendere l’interrogatorio, richiesto dopo l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.. Deduce l’illegittimità della declaratoria di nullità, in quanto la richiesta dell’interrogatorio non era stata formulata in modo rituale, essendo stata inserita in modo accessorio e non chiaramente percettibile dal personale di segreteria nell’atto di conferimento del mandato defensionale.

Ha presentato memorie la difesa.

Motivi della decisione

L’art. 415 bis c.p.p. contempla l’obbligo per il p.m. di comunicare la chiusura delle indagini, avvertendo difesa e indagato delle facoltà conseguenti. L’art. 552 c.p.p., comma 2, impone al giudice del dibattimento (come l’art. 416 al g.u.p. in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio) di rilevare la nullità del decreto di citazione diretta, anche per il vizio derivato da mancanza dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, alla persona sottoposta alle indagini, che l’abbia chiesto in termini, per inosservanza dell’art. 415 bis c.p.p..

Nella specie è documentato che una tempestiva richiesta di interrogatorio da parte dell’imputato vi fu e precisamente venne inserita nell’atto di conferimento del mandato defensionale, recante la firma dello S. autenticata dal difensore e regolarmente depositato da quest’ultimo nella Segreteria della Procura procedente.

Da parte del P.G. ricorrente si assume che proprio il menzionato inserimento escludeva l’obbligo del P.M. di prendere in considerazione la richiesta stessa e di darvi seguito.

La tesi è infondata. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento alcuna regola che condizioni la validità della richiesta di sottoposizione ad interrogatorio a una formulazione della medesima autonoma e separata da altre dichiarazioni parimenti di pertinenza dell’imputato.

La mancata rilevazione della richiesta, che nella specie è derivata dalla circostanza del suo inserimento in un atto dal contenuto principalmente rivolto ad altri fini, ha indubbiamente determinato una spiegabile omissione dell’adempimento che ne costituiva oggetto, ma ciò non può certo escludere l’oggettiva illegittimità dell’omissione stessa, con quanto di conseguenza sugli atti successivi.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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