T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 28 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’A. S.p.A. presentava in data 21.1.2009 domanda di aiuto n. 2285 relativa al bando PABS – Bando 123 anno 2008Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – sottomisura a) allo scopo di essere ammessa a beneficiare dei contributi previsti in attuazione delle finalità proposte dal suddetto bando.

Il Responsabile Regionale di Misura della Struttura Decentrata di Macerata, con nota 0270006 del 18.5.2009 comunicava che in esito all’istruttoria condotta ai sensi del Manuale delle Procedure approvato con delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’ 11/6/2008, la domanda di aiuto era risultata "ammissibile ". Da tale nota alcuni elementi non risultavano valutati, per cui la ricorrente presentava una memoria esplicativa.

In data 22.6.2009 perveniva alla Società ricorrente l’impugnata lettera del Responsabile Regionale di Misura della Struttura Decentrata di Macerata, n. 3333 13 del 16.6.2009.che comunicava l’esito della graduatoria ed indicava gli interventi ammessi e quelli esclusi. A seguito di istanza di accesso agli atti risultava lo stralcio dell’importo relativo a tutte le opere incluse nel permesso di costruire n. 110 del 26.5.2008, per le quali la comunicazione di inizio lavori risultava essere antecedente alla data di presentazione della domanda.

Con ricorso depositato il 7.10.2009 la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

a)Violazione e falsa applicazione artt. 10,12,15 in particolare 30 comma, 20 t. u. edilizia; violazione palese del bando di misura 1.2.3 a) e del manuale, delle procedure approvate con delibera di giunta regionale 11.6.2008, n. 773.

La Regione non avrebbe considerato la possibilità che le opere oggetto della richiesta di contributo siano state iniziate in tempi diversi, possibilità prevista esplicitamente dalla legge, come del resto specificato in una successiva dichiarazione di inizio lavori comunicata al Comune in data 23 novembre. Conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di dimostrare che i lavori fossero iniziati dopo la domanda. Inoltre il bando farebbe riferimento all’e "attività avviate" per cui non si potrebbe che riferire a quelle avviate effettivamente, senza che si debba risalire alla prima dichiarazione di inizio lavori resa, che può riguardare solo una parte delle opere. In realtà la data di inizio dei lavori per le opere escluse dal finanziamento sarebbe quella comunicata successivamente, del 28.1.2009.

b)Violazione palese art. 10/bis, l. 7/8/1990, n.241

L’A. ha presentato, con apposita memoria, osservazioni a quella che sembrava una non ammissione di alcuni interventi richiesti in aiuto. Il provvedimento successivo di esclusione delle opere dal finanziamento non avrebbe minimamente preso in considerazione tale memoria.

c)Eccesso di potere per travisamento, falsa presupposizione ed errori; palese assenza e difetto di motivazione; difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione art. 3, come novellato, l. 7/8/1990, n° 241.

Sarebbe stata considerata la prima dichiarazione di inizio lavori come l’inizio dei lavori di tutte le opere del permesso di costruire,senza alcuna verifica in concreto. Sarebbe stata altresì ignorata tutta la documentazione depositata della ricorrente nella propria istanza di riesame, tra cui le lettere volte a chiarire la data di inizio lavori delle vari opere nonché la documentazione comprovante l’inizio successivo alla data della domanda di molte delle opere medesime.

Si è costituita la Regione marche, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 3.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato.

1.1 Il Collegio ritiene infatti che siano pienamente condivisibili le ragioni espresse dalla Regione Marche nel provvedimento impugnato e nelle memorie difensive.

1.2 La Regione Marche, in seguito a istruttoria, ha, infatti, escluso dal finanziamento i lavori elencati nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di San Severino Marche n. 2008/110 del 6.5.2008, in quanto in esso erano comprese opere indicate nella dichiarazione di inizio lavori del 26.5.2008.

1.3 Le affermazioni contenute nel ricorso, volte, in buona parte, ad affermare la necessità di individuare la data effettiva di inizio dei lavori, indipendentemente dalla data della dichiarazione, condivisibili in astratto, sono invece infondate con riguardo al provvedimento in esame e, in generale, con riguardo ai bandi che prevedono incentivi per opere edilizie.

1.4 Il bando sopracitato collegava la renumerabilità dei lavori soggetti a permesso di costruire alla comunicazione di inizio lavori.

1.5 A parere del Collegio, il dato letterale del bando risulta insormontabile, in quanto collega esplicitamente il termine finale per l’ammissione per l spese alla dichiarazione di inizio lavori.

1.6 La Regione, con verbale n. 3 del 2/4/2009 del Comitato di Coordinamento (atto impugnato 1/a) ha dapprima disposto: "È stata acquisita dall’Ufficio Tecnico del Comune di San Severino Marche copia della comunicazione inizio lavori del 22/5/2008, senza protocollo. Inoltre è stata presentata dalla ditta comunicazione di parziale fine lavori in data 23/12/2008 prot. 24629, nonché nuova comunicazione di inizio lavori protocollata il 27 gennaio 2009 dal Comune di S. Severino Marche.

Si rileva che la seconda comunicazione di inizio lavori riguarda opere già incluse nel medesimo permesso a costruire n. 110 per il quale è stato comunicato l’inizio lavori in data precedente la presentazione" della domanda (22/5/2 008).

Pertanto viene a mancare l’effetto incentivante per i lavori edili, in quanto le attività (opere edili) sono iniziate in data anteriore alla presentazione della domanda (Cap. 7.1).

Poiché il permesso a costruire e unico, la comunicazione di inizio lavori già citata, costituisce l’inizio di tutti i lavori inclusi nei permesso"

1.7 In sede di richiesta di riesame, le comunicazione del Comitato di Coordinamento del 3.6.2009, venivano ribadite. In particolare, si afferma che "il permesso a costruire è unico e conseguentemente l’inizio dei lavori non poteva essere frazionato. Questo sarebbe possibile solo nel caso fosse stata chiesta una variante al progetto e fossero stati approvati dal Comune degli stralci o lotti funzionali da realizzare con carenze temporali diverse. Il bando prevede che fa fede quale inizio lavori la comunicazione di avvio al Comune, la quale non contiene precisazioni rispetto a diversi lavori. Si conferma la non ammissibilità degli interventi relativi al permesso di costruire, mentre si conferma l’ammissibilità dei restanti interventi."

2 Se si seguisse la tesi di parte ricorrente sulla non unicità della dichiarazione di inizio lavori, la disposizione di cui al punto 7.1. del bando sarebbe praticamente posta nel nulla. Infatti, qualunque impresa che avesse inviato la comunicazione inizio lavori prima della domanda potrebbe "correggere in corso d’opera" la propria decisione, costringendo l’Amministrazione a defatiganti indagini sul momento effettivo di inizio dei lavori.

2.1 Nel caso in esame è sostanzialmente incontestato che la ricorrente abbia inviato la comunicazione inizio lavori per il permesso di costruire 110/2008 in data ben precedente alla presentazione della domanda e alla stessa pubblicazione del bando, pubblicato nel BUR del 6.11.2008. Come correttamente osserva la Regione, nella comunicazione inizio attività non vi è alcuna specificazione ed essa fa riferimento, nel frontespizio a tutte le opere previste nel permesso di costruire. La precisazione inviata al Comune di San Severino Marche il 22.12.2008 abbondantemente dopo la pubblicazione del bando, si configura come una sorta di autotutela, dove essenzialmente si smentisce quanto inizialmente comunicato con la dichiarazione di inizio lavori, precisando che essa era relativa solo alle opere non comprese nella domanda di finanziamento.

2.2 Tale modus operandi, ritiene il Collegio, risulta incompatibile innanzitutto con la lettera del bando, che vincola l’organismo di valutazione, il quale non può effettuare ulteriore modifiche, pena la violazione della par condicio (Tar Liguria Genova 21 10.2009 n. 2897

2.3 Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241. va rilevato che "obbligo di prendere in considerazione gli scritti defensionali dell’interessato ai sensi ai sensi dell’art. 10bis l. 241/1990 non comporta la necessità di una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, e l’obbligo deve ritenersi soddisfatto quando la motivazione del provvedimento finale rende nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato e ne attesta la relativa consapevolezza. (CdS, sez. VI, 11.04.2006, n. 1999). Nel caso in esame, la Regione ha ritenuto di non accogliere le argomentazioni di parte ricorrente sulla base del punto 7.1 del bando affermando l’impossibilità del frazionamento del permesso di costruire.

2.4 Con il terzo motivo la società A.. deduce che il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo, per avere la Regione ignorato tutta la documentazione relativa all’effettivo inizio dei lavori.

2.5 Ritiene il Collegio che la scelta effettuata dal bando e applicata dalla Regione sia coerente con le limitazioni di derivazione comunitaria, la cui disciplina, indirizzata al generalizzato divieto degli aiuti di Stato onde impedire illecite condotte anticoncorrenziali tra i paesi comunitari, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ne limita il ricorso entro margini delimitati.

2.6 Le norme del Trattato di Roma (artt. 87 e seg.) e del diritto comunitario derivato della concorrenza ostano, pertanto, ad una lettura che consenta di ammettere a finanziamento interventi già avviati in fatto prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto il propendere per una diversa tesi, comporterebbe la violazione dei principi comunitari di addizionalità e necessità in tema di aiuti di Stato, ossia i principi secondo cui l’incentivo economico di fonte pubblica deve essere volto a favorire un investimento che l’operatore non avrebbe realizzato in assenza dell’aiuto e non già a compensare ex post scelte di investimento che l’imprenditore avrebbe comunque realizzato anche in assenza dell’incentivo (Tar Lazio Roma 3.2.2010 n. 3224).

3 Nel caso in esame la data di effettuazione degli interventi non può che essere riportata alla data della comunicazione di inizio lavori, alla luce delle chiare disposizioni del bando, che prevedono come termine la comunicazione e non l’effettivo inizio degli stessi, per normali motivi di chiarezza e per evitare defatiganti compiti istruttori relativi all’inizio dei lavori che risulterebbero del tutto incompatibili con il tipo di procedura. In realtà nel caso in esame non si è di fronte ad un frazionamento del permesso costruire, in quanto la comunicazione del 22.5.2008 non conteneva alcuna riserva relativa all’inizio dei lavori in tempi diversi per altre opere. La "specificazione del 23.12.2008 è stata successiva alla presentazione della domanda. A parere del Collegio il chiaro disposto del punto 7.1 del bando non può essere superato, per cui i provvedimenti della Regione Marche

vanno del tutto esenti dalle censure dedotte con il ricorso.

3.1 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte il ricorso è infondato e deve essere respinto, unitamente alla domanda di risarcimento del danno.

3.2 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo rigetta.

Condanna la ricorrente Agriservice S.p.A al pagamento delle spese di causa a favore della Regione Marche nella misura di Euro 4.000 (quattomila/00) più IVA e CPA come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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