Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-01-2011, n. 2244 Dispositivo Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A seguito di denuncia della moglie T.F., con cui era in corso causa di separazione, P.P. era tratto a giudizio per i reati di maltrattamenti (capo A), lesioni volontarie aggravate continuate (capo B) e sequestro di persona (capo C).

Con sentenza del 18.9 – 24.11.2008 il Tribunale di Melfi lo giudicava responsabile del solo reato sub B, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della T., costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede. Lo assolveva dagli altri due reati per insussistenza del fatto.

Adita dall’imputato, dal procuratore della Repubblica di Melfi e dalla parte civile, la Corte d’appello di Potenza con sentenza in data 2.10 – 26.11.2009 confermava integralmente la prima decisione, compensando le spese di lite del grado tra imputato e parte civile.

2.1 P.P. ricorre, con atto del proprio difensore fiduciario, con due motivi afferenti le attenuanti generiche:

– violazione di legge, perchè la Corte d’appello avrebbe confermato il contrasto tra dispositivo e motivazione della prima sentenza (il primo aveva applicato esplicitamente le attenuanti generiche, negate in motivazione);

– motivazione contraddittoria ed illogica in relazione al diniego delle attenuanti generiche, contenuto nella sentenza di secondo grado.

2.2 La parte civile ricorre con unico articolato motivo attaccando i seguenti punti della sentenza d’appello:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 572 c.p. in relazione alla mancata affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui al capo A, ed alla conseguente pertinente condanna risarcitoria, essendo incongruo il riferimento alla personalità della T. "capace di far fronte alle altrui prepotenze e, ancor peggio, a soggezioni reiterate ed abituali", mentre i gravi episodi di disprezzo asservimento umiliazione e violenza (questa comprovata dalle lesioni per cui è intervenuta condanna) avrebbero dato conto proprio del dolo programmatico per un contesto di riconosciute condotte vessatorie rispetto alle quali la capacità di resistenza e reazione della donna era irrilevante;

violazione dell’art. 540 c.p.p. perchè la Corte distrettuale "pur in presenza di giustificati motivi" non avrebbe modificato la sentenza di primo grado laddove non aveva assegnato la richiesta provvisionale esecutiva;

– conseguente violazione di legge per la compensazione tra le parti delle spese del processo d’appello.

Motivi della decisione

3. Il ricorso della parte civile è inammissibile perchè i motivi sono diversi da quelli consentiti il primo, generico il secondo e manifestamente infondato il terzo.

Il primo motivo si risolve infatti nella sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio quale operato, con esiti conformi, dai due Giudici del merito. La Corte distrettuale si è espressamente confrontata con le deduzioni d’appello relative al delitto di maltrattamenti, evidenziando perplessità nella piena adesione alla versione della persona offesa, in ragione della contraddizione logica tra parte del uso narrato (quanto ai sequestri di persona ritenuto inveridico) e la dimensione socio-culturale della T., esercente la professione forense, ed al contenuto delle deposizioni dei testi R., D.V., D.N. e Z.. Si tratta di un apprezzamento consapevole delle prove, sia pur succinto, che viene confermato in esito al confronto con le doglianze d’appello e si manifesta sorretto da motivazione immune dai soli vizi che qui rilevano di manifesta illogicità e contraddittorietà. Le censure del ricorso sul punto introducono sostanzialmente rilievi di merito ed al tempo stessi generici, laddove prospettano rilievi di legittimità sul presupposto di un contesto fattuale affermato in termini appunto di mera genericità.

Il secondo motivo è del tutto generico.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, quale conseguenza delle due precedenti conclusioni.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

Stante la soccombenza parziale, in relazione alla sorte del proprio ricorso, le spese di lite della parte civile per questo giudizio di cassazione vanno compensate.

4. Il primo motivo di ricorso dell’imputato è fondato nei termini che seguono, con assorbimento del secondo.

Effettivamente il Tribunale, dopo aver concesso le attenuanti generiche – secondo quanto risulta nel dispositivo letto all’udienza del 18.9.2008 – aveva nella motivazione della sentenza, redatta non contestualmente, argomentato il loro diniego.

Sul punto, è insegnamento consolidato di questa Corte che la statuizione contenuta nel dispositivo dibattimentale non accompagnato da motivazione contestuale prevale su quanto diversamente argomentato e ritenuto nella successiva motivazione, ogniqualvolta – come nella fattispecie – non risultino elementi certi e logici che facciano emergere l’errore del dispositivo (Sez. 4, sent. 2996 del 6.12.2007 – 21.1.2008; Sez. 4, sent. 40796 del 18.9-31.10.2008). Ciò a maggior ragione quando, come nel nostro caso, la statuizione contenuta nel dispositivo afferisce ad un punto della decisione del tutto autonomo.

E’ vero, come bene osservato dal procuratore generale di udienza, che il P. non aveva posto la questione della difformità tra dispositivo e motivazione tra i motivi d’appello: la lettura del relativo atto, infatti, vede la sola richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con specifica motivazione a sostegno, senza alcun cenno al fatto che, invece, le attenuanti generiche dovevano considerarsi già applicate (insomma l’appellante si è confrontato solo con il diniego contenuto nella motivazione, considerandolo unica statuizione efficace).

Tuttavia, l’odierno motivo è ammissibile perchè – il che assorbe ogni possibile ulteriore aspetto – la Corte potentina, nel confermare/affermare il diniego delle attenuanti generiche (cosa che, in assenza di impugnazione sul punto della parte pubblica, non poteva fare) ha, con riferimento al Tribunale, utilizzato la locuzione "la cui complessiva statuizione va pertanto interamente confermata sia per la parte dispositiva che per quella motiva", con ciò reiterando autonomamente l’errore originario, quindi tempestivamente attaccato dal ricorso.

La fondatezza del primo motivo rende ammissibile il ricorso e pertanto rilevante l’intervenuta prescrizione del reato per cui si procede (lesioni volontarie aggravate ai sensi dell’art. 577 c.p., u.c., in continuazione, con consumazione del delitto conclusa al 10.1.2001). Tale prescrizione risulta intervenuta anche a prescindere dal riconoscimento delle attenuanti generiche che, in astratto e per la genericità del dispositivo sul punto, dovrebbe altrimenti essere integrato da un positivo giudizio di comparazione.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio quanto alla rilevanza penale del fatto.

Vanno invece confermate le statuizioni civilistiche, perchè la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo e secondo grado (il 16.1.2010, stante le interruzioni per un anno sei mesi e sei giorni) e in punto responsabilità non vi è ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, perchè il reato continuato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civilistiche.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Dichiara le spese sostenute dalla parte civile compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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