T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 68 Amministrazione pubblica; Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con istanza del 10 maggio 2010, la società ricorrente ha chiesto all’Azienda intimata di avere accesso alla proposta di deliberazione n. 76 del 15 marzo 2010.

L’indicata deliberazione afferisce la procedura di pagamento dei compensi relativi all’esecuzione del contratto di appalto di fornitura di attrezzature per elettrofisiologia ed elettrostimolazione. Pediatrica.

L’Azienda intimata, con il provvedimento impugnato, respingeva l’istanza, trattandosi di atto endoprocedimentale, "non impegnativo per questo Ente".

La società ricorrente impugnava detto diniego con il ricorso in esame, notificato il 25 giugno 2010, e depositato il successivo5 luglio.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, depositando memoria e documentazione, fra cui il mandato di pagamento, in data 15 novembre 2010, relativo al pagamento del corrispettivo del richiamato contratto di appalto.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza camerale del 23 novembre 2010.

Il ricorso è fondato.

La società ricorrente ha precisato, nella istanza di accesso non accolta, che l’interesse alla ostensione della documentazione richiesta risiede nell’interesse creditorio nascente dalla esecuzione del contratto di appalto di fornitura meglio in premessa descritto.

Dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, risulta la procedura di pagamento di detto corrispettivo risulta avere assunto le forme dell’ordinativo di pagamento soltanto in data 15 novembre 2010, eseguito il 18 novembre 2010, a fronte della fattura emessa dalla società ricorrente il 31 luglio 2008.

E’ pertanto evidente l’avvenuto pagamento (circa due anni e mezzo dopo l’emissione della relativa fattura) non fa venir meno l’interesse della società ricorrente a tutelare le proprie ragioni connesse alla pretesa creditoria, dal momento che l’interesse si correla non solo al pagamento in quanto tale, ma anche alla legittimità dello stesso.

Trattandosi, peraltro, di ritardato pagamento, in ogni caso il suo effetto solutorio è circoscritto all’obbligazione principale, non estinguendo i residui profili di responsabilità connessi al ritardo: sicché appare perfettamente riscontrata la fattispecie legale di cui agli artt. 22, comma 1, lett. b), e 24, commi 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, che regola l’interesse all’ostensione dei documenti amministrativi (interesse che, espressa per valutazione legale, ben può coincidere con la necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici).

Va peraltro osservato che il thema decidendum non investe il richiamato profilo dell’interesse, essendo il provvedimento impugnato motivato esclusivamente in relazione alla ritenuta estraneità del documento richiesto al novero degli atti ostensibili, in quanto atto endoprocedimentale, e come tale inidoneo ad impegnare la volontà dell’ente.

Rispetto a tale motivazione appaiono fondate le censure proposte con il ricorso in esame.

La disciplina legale della estensibilità dei documenti amministrativi pone anzitutto – sul piano oggettivo, ed impregiudicata la necessaria sussistenza dell’elemento soggettivo di cui si è già detto – un rapporto di regolaeccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie.

La ratio che accomuna tali eccezioni è data dall’essere le stesse preordinate alla protezione di dati riservati in possesso dell’amministrazione (la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di interessi superindividuali), ovvero alla protezione della riservatezza di soggetti terzi.

Nessuna di tali situazioni è dato riscontrare nella fattispecie in esame: che se non può essere pertanto legittimamente ricondotta ad una delle ipotesi di esclusione dall’accesso da un punto di vista funzionale, riceve una disciplina testuale di segno esattamente opposto.

Gli atti endoprocedimentali – inidonei ad impegnare la volontà dell’ente, ma utili per ricostruire l’iter logico che ha condotto alla scelta finale con efficacia esterna – non solo non sono dalla legge esclusi dal novero degli atti accessibili, ma in tale ambito sono espressamente ricompresi (art. 22, comma 1, lett. d), legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nello specifico, poi, come recentemente ricordato in giurisprudenza (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 373), "In base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L n. 241/90, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché concernenti attività di pubblico interesse; i documenti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono pertanto soggetti all’esercizio del diritto di accesso (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 08 febbraio 2007 n. 209)".

Ne consegue che il diniego impugnato non resiste alle censure proposte nel ricorso in esame: il quale va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego gravato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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