T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 59 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito del licenziamento dell’odierno ricorrente, guardia particolare giurata, da parte del titolare dell’Istituto di vigilanza privata " RADAR scrl’ alle cui dipendenze egli prestava la propria attività, il Prefetto di Belluno gli revocava il decreto di nomina a guardia giurata e, conseguentemente, disponeva la revoca anche del libretto e della licenza di porto di pistola per difesa personale.

Donde il presente gravame con cui l’interessato denunciava l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e per difetto di motivazione e di presupposti.

Resisteva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno opponendo l’infondatezza del proposto gravame, del quale pertanto chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 10 dicembre 2010.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al primo, assorbente motivo.

Ed infatti, stante il carattere generale delle previsioni sulla partecipazione procedimentale e il carattere di eccezione dei procedimenti sottratti alle stesse (art. 13 della legge n. 241/90), deve ritenersi che qualsiasi procedimento amministrativo non espressamente contemplato tra quelli esclusi sia soggetto al rispetto delle regole sulla partecipazione al procedimento: pertanto, anche i procedimenti finalizzati alla revoca della nomina a guardia particolare giurata e alla revoca della licenza di porto di pistola, che il RD 18.6.1931 n.773 non disciplina in alcun modo e che non rientrano in alcuna delle ipotesi derogatorie di cui all’art. 13 cit., sono soggetti al rispetto di tali regole.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha effettuato all’interessato la comunicazione d’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/90 né può ritenersi che la natura "cautelare" dell’atto impugnato giustificasse l’omissione in ragione di esigenze di celerità.

Infatti l’atto posto in essere dalla Prefettura non ha alcun carattere cautelare dal momento che con lo stesso si dispone la definitiva revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi.

In ogni caso l’atto de quo, nelle premesse motivazionali, non fa alcun riferimento ad esigenze di urgenza.

Conseguentemente, l’impugnata revoca è illegittima e va annullata.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *