Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2011, n. 3872 Personale; Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 23 dicembre 2003 gli odierni ricorrenti, dirigenti inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, si rivolgevano al Tribunale di Milano, giudice del lavoro, esponendo che sin dal loro inquadramento come dirigenti la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) era riconosciuta in misura pari alla metà, in applicazione del D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 869 del 1982, che prevedeva una disciplina definita dall’art. 6 quater dello stesso D.L. come "provvisoria"; la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 2, aveva disposto che per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico già in servizio al 1 gennaio 1991 la predetta R.I.A. doveva essere rideterminata nella misura integrale con decorrenza 1 gennaio 1998; il contratto per la dirigenza pubblica 1998-2001, all’art. 37, comma 2, aveva inserito nella struttura della retribuzione dei dirigenti la voce "retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria" e, all’art. 40, comma 4, aveva previsto che "all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento". Domandavano, perciò, l’accertamento del loro diritto alla corresponsione mensile della integrale R.I.A. in godimento al momento del rispettivo inquadramento come dirigenti, con condanna del Ministero della Pubblica Istruzione alle relative differenze.

2. Nella resistenza della p.a., il Tribunale adito accoglieva la domanda riconoscendo il diritto all’inclusione della R.I.A., nell’intera misura, nella retribuzione dei dipendenti, con decorrenza dal 1 luglio 1998 (difettando la giurisdizione del giudice ordinario per il periodo pregresso), ma la Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, accogliendo il gravame del Ministero, respingeva la domanda. In particolare, la Corte di merito rilevava che l’art. 40 c.c.n.l. cit. non poteva essere applicato ai ricorrenti, la cui situazione, riguardo alla struttura della retribuzione e al calcolo della R.I.A., era stata determinata in modo definitivo in virtù della normativa previgente; e, infatti, l’art. 36, comma 3, dello stesso c.c.n.l. prevedeva che per essi continuava a trovare applicazione tale normativa (D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 869 del 1982).

3. Di questa sentenza i ricorrenti domandano la cassazione deducendo un unico motivo, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione, si domanda alla Corte, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., di affermare che il trattamento economico di anzianità, di cui al D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 869 del 1982, deve essere considerato provvisorio ai sensi dell’art. 6 quater della stessa legge e, di conseguenza, che ai ricorrenti, acceduti alla qualifica di dirigente superiore nel ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al D.L. n. 357 del 1989, art. 5, l’art. 40, comma 4, del c.c.n.l. (comparto Ministeri – area dirigenziale) 1998-2001 deve trovare applicazione a far data dalla sua vigenza, cioè dal 1 gennaio 1998, anche in riferimento a coloro che sono stati nominati dirigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo contratto.

2. Il ricorso è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

2.1. Come risulta dalla sentenza impugnata, la controversia riguarda una fascia dirigenziale costituita dagli ispettori tecnici, inquadrati, nel periodo 1992-1993, nel relativo ruolo unico, ai sensi del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 5 convertito in L. 27 dicembre 1989, n. 417. Per costoro ha trovato applicazione la disposizione del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni in L. 20 novembre 1982, n. 869, secondo cui al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983 competeva lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell’incremento acquisito per classi e aumenti periodici derivanti dalla progressione relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza; nella stessa disciplina, peraltro, era precisato che il trattamento economico ivi previsto era provvisorio, che il nuovo ordinamento della dirigenza avrebbe determinato il trattamento economico definitivo in considerazione dell’anzianità pregressa e della progressione di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalità (D.L. n. 681 del 1982, art. 6 quater).

2.2. A seguito della entrata in vigore del c.c.n.l. della dirigenza del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, gli aumenti biennali in godimento al 31 dicembre 1996 sono stati conglobati nella retribuzione individuale di anzianità, sotto forma di assegno ad personam; per quanto riguarda gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 12, ha provveduto a definire la posizione economica di quelli inquadrati entro il 1991, stabilendo che la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal citato art. 41 del c.c.n.l., venisse rideterminata con il procedimento di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 1 con decorrenza dal 1 gennaio 1998 (e, cioè, conglobata per intero, e non più per la metà).

2.3. Infine, il nuovo c.c.n.l. per la dirigenza 1998-2001, stipulato il 5 aprile 2001, concernente per la parte economica il periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, dopo avere previsto l’inserimento della retribuzione individuale di anzianità quale voce della struttura retributiva (art. 37, comma 2) e definito la costituzione della medesima r.i.a. in base al valore degli aumenti biennali in godimento con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla data del 31 dicembre 1998 (art. 38, comma 1), ha disposto che all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

2.4. Quest’ultima previsione è stata intesa e applicata dalla Amministrazione, in base ad una interpretazione accolta nella decisione qui impugnata, nel senso che a decorrere dal gennaio 1998 la r.i.a. in godimento nella carriera pre – dirigenziale viene conservata per intero, ma solo in riferimento al personale inquadrato come dirigente nel periodo di vigenza del nuovo contratto, che per gli odierni ricorrenti si era ormai definito, in precedenza, l’assetto della retribuzione, con l’inserimento della r.i.a. nella misura ridotta.

2.5. La ricostruzione normativa e contrattuale, però, rivela che l’originaria inclusione – nella struttura retributiva – dell’anzianità maturata, nella misura della metà, era prevista dalla legge, in maniera esplicita, come provvisoria, in attesa del definitivo riassetto della dirigenza pubblica e della susseguente rideterminazione delle voci retributive (D.L. n. 681 del 1982, art. 6 quater cit.); se non che, a seguito della disciplina della r.i.a. introdotta con il c.c.n.l. del 1997, il riassetto, con riferimento agli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico dirigenziale, è stato solo parziale, avendo riguardato, come s’è visto, solo il personale inquadrato anteriormente al 1 gennaio 1991, con il riconoscimento dell’intera misura della r.i.a. a decorrere dal 1 gennaio 1998 (L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 12, cit.). Nessuna definizione dell’originario assetto è invece intervenuta per la fascia di ispettori tecnici inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991, sino alla predetta disposizione dell’art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 alla quale, pertanto, va riconosciuta la funzione di stabilizzazione del trattamento retributivo, in relazione all’inserimento della r.i.a. nell’intera misura, anche con riferimento alla predetta fascia di dirigenti. Nè assume rilievo, al riguardo, la disposizione di cui all’art. 36, comma 3, del medesimo c.c.n.l., secondo cui continua a trovare applicazione il D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 2; la disposizione, infatti, è una norma di mero raccordo, che, nel richiamare la previgente disciplina, si riferisce, in via esclusiva, alla applicazione della normativa dei dirigenti superiori, in materia di calcolo dell’anzianità ai fini retributivi, anche ai primi dirigenti, come stabilito, appunto, dal D.L. n. 681 del 1982, comma 2 ma non contiene affatto una previsione conservativa delle vecchie, e provvisorie, modalità di calcolo della r.i.a. per i dirigenti inquadrati in epoca anteriore al periodo di efficacia della nuova contrattazione.

2.6. Anche per questi ultimi, pertanto, con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1998 stabilita per i dirigenti inquadrati prima del gennaio 1991, deve ritenersi operativa la disposizione di cui all’art. 40 c.c.n.l. 1998-2001, dovendosi però precisare, con riferimento agli odierni ricorrenti, che il riconoscimento del diritto non può riferirsi, nel presente giudizio, a periodi anteriori al 30 giugno 1998, stante la formazione del giudicato interno in ordine alla statuizione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adottata, al riguardo, dal giudice di primo grado.

3. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, che definirà la controversia secondo i principi e le indicazioni di cui sopra (paragrafi nn. 2.5. e 2.6). Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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