Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-01-2011, n. 2257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con decreto in data 5.11.2009 il g.i.p. del Tribunale di Verona – in conformità alla richiesta del procedente p.m. presso lo stesso Tribunale, gravata da opposizione della persona offesa B. I. – ha deliberato l’archiviazione del procedimento penale per abuso di ufficio, falsità ideologica in atti pubblici e calunnia iscritto nei confronti dell’agente di polizia R.M.), per condotte da questi attribuite alla B. nel quadro di un accertamento autoveicolare effettuato in data 11.9.2007, divenuto oggetto anche di un atto di denuncia-querela del R. per lesioni e ingiurie nei confronti della B. (il relativo procedimento iscritto nei confronti della donna è stato archiviato con decreto del g.i.p. del 27.12.2007). Con l’indicato decreto del 5.11.2009 il decidente g.i.p. ha contestualmente valutato inammissibile, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, l’opposizione della B. avverso la richiesta del p.m. definitoria del procedimento instaurato contro il R., a sua volta denunciato per gli ascritti reati di cui agli artt. 323, 479 e 368 c.p. dalla B. il 26.5.2009.

In punto di fatto il procedente p.m. ha sollecitato l’archiviazione del procedimento, non essendo emersi dalle indagini elementi idonei a sostenere utilmente l’accusa in un eventuale giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.), poichè la versione accusatoria della dinamica dell’episodio avvenuto in data 11.9.1997 offerta dalla B. non soltanto è confutata dalla opposta versione dell’agente R., ma è contraddetta anche dalla versione dell’altro poliziotto, D.C.M., presente all’episodio.

L’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione è stata motivata dal g.i.p., in uno alla susseguente infondatezza della notizia di reato, alla stregua della inconferenza e non decisività dei temi istruttori suppletivi prospettati dalla opponente, vuoi perchè privi di specificità (essendo incentrati sulla riassunzione, ad ulteriore distanza di tempo dai fatti, di testimoni già assunti a sommarie informazioni dalla p.g. delegata alle indagini), vuoi perchè privi del carattere della immediatezza rispetto al thema probandum (informazioni di testi che in buona sostanza non hanno assistito all’episodio o alle sue fasi prodromiche). Nella susseguente valutazione del merito della vicenda indagata il g.i.p. ha, quindi, argomentato l’infondatezza della notizia di reato per insostenibilità della relativa accusa in giudizio.

2. Avverso l’indicato decreto di archiviazione propone ricorso il difensore della denunciante – p.o., deducendo l’illegittimità dell’atto definitorio del procedimento penale adottato dal g.i.p. del Tribunale di Verona. Illegittimità che si è manifesta, da un lato, con l’elusione dei principi regolatori del contraddittorio camerale fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 2, artt. 410 e 127 c.p.p., vulnerante le garanzie difensive della persona offesa opponentesi all’archiviazione del p.m., e – da un altro lato – con la ritenuta irrilevanza o non decisività dei prefigurati elementi integrativi di indagine, che avrebbero invece consentito di chiarire tutti gli aspetti dell’episodio (controllo di p.g.) verificatosi tra la B. e il R. nel settembre del 1997. La qual cosa integra una impropria anticipazione del giudizio sulla idoneità probatoria degli acquisiti ed acquisendi dati conoscitivi, come si puntualizza in un ulteriore atto (memoria difensiva) della stessa ricorrente pervenuto in cancelleria il 5.1.2011. 3. Il ricorso di B.I. va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure.

In vero, chiarito che le doglianze della ricorrente si concentrano sulla decretata inammissibilità dell’opposizione (essendo tautologico o pleonastico lamentare, come si ripete nel ricorso, la mancanza dell’udienza camerale derivante ex lege da tale previa inammissibilità), il giudizio di inammissibilità di detta opposizione della persona offesa enunciato dal g.i.p. esprime – per quanto desumibile dal testo del provvedimento – la trasparente completezza del vaglio effettuato dal g.i.p. in merito a rilevanza e pertinenza (cioè inerenza al thema decidendum) dei nuovi (suppletivi) mezzi di prova indicati dall’opponente. Di mezzi di prova (ulteriori esami testimoniali) ritenuti all’evidenza non in grado di offrire un contributo alla soluzione degli interrogativi sulla ricostruzione dell’episodio incriminato.

La decisione adottata dal g.i.p. si mostra aderente al dettato normativo ed in linea con lo stabile orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, dal momento che il giudizio su vaghezza, non inerenza e non risolutività delle rinnovate sommarie informazioni sollecitate con l’atto di opposizione della B. non si traducono in alcuna valutazione, diretta o indiretta od anticipata, del merito della rilevanza penale dei fatti denunciati dalla B. (cfr., ex plurimis; Cass. Sez. 6, 3.11.2003 n. 47457, P.O. in proc. contro ignoti, rv. 227828; Cass. Sez. 2, 23.9.2008 n. 38534, P.O. in proc. Rudelli, rv. 241467; Cass. Sez. 1, 10.6.2010 n. 23687, P.O. in proc. Peduzzi, rv. 247428: "Il giudice per le indagini preliminari può deliberare de plano sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del p.m. non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto.

Il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato").

Può aggiungersi per completezza, in riferimento alla lamentata omessa celebrazione dell’udienza camerale, che la censura della ricorrente è priva di pregio alla luce delle disposizioni codicistiche disciplinanti la procedura incidentale introdotta dall’opposizione della persona offesa contro la richiesta di archiviazione. Non è dubitabile, infatti, che l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa ritenuta dal decidente g.i.p. in base alla carenza delle condizioni previste dall’art. 410 c.p.p., comma 1 (quali strumenti asseveranti la necessità od opportunità di prosecuzione delle indagini) in rapporto alla vagliata infondatezza della notizia di reato (ostativa ad ulteriori indagini) consente senz’altro al g.i.p. di disporre l’archiviazione degli atti de plano, senza procedere alla fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2, come precisato da un ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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