Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2011, n. 3869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 20-6-2002 il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società Massimi Luca e Alessandro s.n.c. nei confronti della Sara Assicurazioni, accertato il recesso ad nutum dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti e la sussistenza del credito della Sara per Euro 78.185,52 ne aveva disposto la compensazione con il sussistente credito della parte opponente ammontante a Euro 108.814,60 e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, aveva condannato la Sara al pagamento in favore della società Massimi, della residua somma di Euro 30.629,08, oltre interessi; aveva respinto la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dall’opponente e aveva compensato interamente tra le parti le spese.

La Sara Assicurazioni proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma.

In particolare la appellante censurava la sentenza di primo grado per erroneità della statuizione del Tribunale che, nell’escludere la legittimità della revoca intimata da essa appellante all’agente per giusta causa, aveva affermato che il tema controverso sul punto dovesse essere limitato a quanto contestato dalla Sara con la lettera 27-5-1998 non polendosi prendere in esame gli elementi successivi all’intimata revoca del mandato, elementi reiterati nell’atto di appello che, se tenuti dal Tribunale nella dovuta considerazione, avrebbero portato ad un diverso convincimento del giudice.

L’appellante, inoltre, censurava la sentenza perchè il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che i fatti contestati nella lettera di recesso non fossero già sufficienti a legittimare il recesso per giusta causa mentre, dovendo secondo l’appellante ritenersi legittimo il detto recesso, all’agente spettavano solo le indennità quantificate dal c.t.u. in L. 20.443.903 oltre quelle maturate successivamente per ulteriori L. 20.595.974, il tutto per complessive L. 41.039.877 invece che quelle di importo superiore liquidate sulla base dell’illegittimità del recesso.

Infine l’appellante censurava la sentenza perchè aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla Sara nonchè per la omessa pronuncia in ordine alla propria domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società Massimi al pagamento delle ulteriori somme riscosse dall’agente dopo il recesso e non versate alla Sara sulla base dell’invocato diritto di ritenzione.

La appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 3-5-2005, in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava la sussistenza della giusta causa del recesso intimato dalla Sara Assicurazioni s.p.a. alla società appellata e per l’effetto limitava il diritto alle indennità di cessazione del rapporto spettanti alla stessa alla somma di Euro 21.195,33; dichiarava altresì inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla Sara e compensava le spese del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza la Luca e Alessandro Massimi s.n.c. ha proposto ricorso con quattro motivi.

La Sara Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa del recesso intimato dalla Sara Assicurazioni, in sostanza la società ricorrente deduce che la Corte di merito, avendo rilevato che la Sara in passato aveva già normalmente preso a carico le polizze su altre piazze stipulate dalla Massimi, non poteva ritenere nel contempo che il comportamento di quest’ultima avesse legittimamente fatto venir meno il rapporto di fiducia tra le parti.

Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo, la ricorrente in sostanza lamenta che la Corte territoriale non ha considerato le affermazioni della sentenza di primo grado circa il non perfezionamento o la non avvenuta registrazione delle polizze, ovvero circa il mancato rinvenimento delle stesse, emesse sulla piazza di (OMISSIS) (circostanza ritenuta dal primo giudice attribuibile ai soggetti operanti fuori sede e non scientemente all’agente) nonchè circa l’avvenuta registrazione nel diario di cassa, anche successivamente al recesso di relativi importi (circostanza comunque non contestata).

Con il terzo motivo la ricorrente, deduce che contraddittoriamente la Corte territoriale, dopo aver affermato la sussistenza della giusta causa in base alla verifica dei fatti contestati e addebitati alla Massimi, ha. poi, ritenuto rilevante anche il comportamento successivo della Massimi (che sulla base di un invocato diritto di ritenzione, ha omesso di effettuare tempestivamente i versamenti relativi ai premi ricevuti o di inviare somme relative a liquidazione di sinistri successivamente alla revoca del mandato).

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta "omessa motivazione relativamente alla riforma da Corte d’Appello della sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda della Sara Assicurazioni s.p.a. di accertamento e declaratoria di ricorrenza del recesso ad nutum in luogo di quello per giusta causa" ed in particolare invoca all’uopo le conclusioni rassegnate davanti al primo giudice.

Tutti i motivi, concernenti vizi di motivazione in ordine all’accoglimento della tesi della appellante circa la sussistenza della giusta causa del recesso, risultano o inammissibili o infondati.

Come è stato affermato da questa Corte "nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli clementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo" (v. Cass. 12-1-2006 n. 422).

Peraltro, in generale, come più volte è stato affermato, "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa", (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6- 3-2006 n. 4766).

Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, osserva il Collegio che del tutto logicamente e senza alcuna contraddizione la Corte di merito, pur rilevando che già in precedenza la società Massimi aveva emesso polizze su altre piazze italiane normalmente prese a carico dalla SARA, ha ritenuto che nella fattispecie il comportamento della stessa Massimi è andato ben al di là della semplice emissione di qualche polizza fuori piazza ed ha fatto venir meno il rapporto di fiducia da parte della SARA in quanto l’agente "si è avvalso di altro soggetto per l’emissione di polizze auto sulla piazza di (OMISSIS)" e nel contempo dai verbali di ispezione del 26 e 27 maggio 1998 è risultato che di tali polizze "alcune non risultavano perfezionate, altre perfezionate ma non registrate nel diario cassa, altre nemmeno rinvenute presso la agenzia" ("emergenza che assume carattere di gravità in quanto contestualmente all’emissione della polizza vi deve essere la registrazione dell’avvenuto incasso del premio e cioè della copertura assicurativa").

Riguardo poi al secondo e al terzo motivo, in parte ripetitivi. inammissibile è la censura circa la mancata espressa considerazione dei rilievi contenuti nella sentenza di primo grado, avendo i giudici di appello, con congrua motivazione, chiaramente valutato diversamente le risultanze di fatto, in ordine alla sussistenza della giusta causa del recesso, disattendendo implicitamente i rilievi del primo giudice.

Peraltro, la considerazione del comportamento dell’agente successivo al recesso della preponente è stata svolta semplicemente come elemento "confermativo" del fatto che era venuto meno tra le parti ogni principio di fiducia, lealtà e correttezza, di guisa che infondata risulta la censura della ricorrente, atteso che legittimamente potevano essere valutate le circostanze confermative (cfr., per analogia, fra le altre Cass. 14-10-2009 n. 21795, Cass. 17- 5-2003 n. 7734. Cass. 28-10-2000 n. 14257).

Infine sul quarto motivo osserva altresì il Collegio che la ricorrente, sempre censurando un vizio di motivazione, invoca le conclusioni della SARA in primo grado senza riportarne affatto il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 46,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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