Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2011, n. 3868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15-10 – 29-11-2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta con ricorso del 28-8-1997 da C.F. nei confronti dell’INAIL, condannava l’istituto a costituire una rendita d’invalidità permanente parziale nella misura del 25% dal momento della cessazione della temporanea assoluta, oltre interessi legali, per l’infortunio sul lavoro subito dal C. in data (OMISSIS).

L’INAIL proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma, con il riconoscimento dello stato invalidante nella misura corrispondente alle valutazioni operate dall’istituto nella fase amministrativa ovvero con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 26-4-2006, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il C. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta tardivo e come tale inammissibile.

La sentenza impugnata è stata notificata in data 9-10-2006 agli avv.ti Stefania Rettore e Maria Golia quali procuratori costituiti dell’INAIL nel domicilio eletto in Napoli alla via Nuovo Poggioreale – Angolo via San Lazzaro. Il ricorso risulta notificato all’intimato a mezzo posta con richiesta all’Ufficiale giudiziario del 16-4-2007, ben oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore del C..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente a pagare al C. le spese, liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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