Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-12-2010) 22-01-2011, n. 2255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di S.Y. propone ricorso avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Savona aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di D.B., instaurato a seguito di denuncia proposta dall’odierno ricorrente per i reati di calunnia e diffamazione, atto nel quale l’estensore aveva espressamente richiesto di ricevere l’avviso in caso di richiesta di archiviazione, mai ricevuto. Si osserva che l’odierno ricorrente è stato posto al corrente del provvedimento di archiviazione solo con la successiva notifica del decreto, intervenuta il 30/4/2010.

Il P.G. ha formulato parere scritto chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione al Gip di Savona, per l’ulteriore corso.

Motivi della decisione

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

Invero l’esame degli atti ha consentito di accertare che la denuncia venne proposta dall’interessato tramite invio di e-mail all’ufficio dei carabinieri competente, che provvide a comunicare tempestivamente l’insufficienza di tale atto e la necessità che lo stesso venisse formalizzato, secondo le disposizioni di legge.

A fronte di tale richiesta l’interessato risulta aver esposto con il medesimo mezzo suoi problemi pratici, derivanti dalla sua presenza all’estero, comunque non insuperabili, essendovi la possibilità di presentazione dell’atto nelle forme di legge tramite un agente consolare all’estero, o il rilascio, nelle medesime forme, di una procura speciale; malgrado ciò, e la rituale comunicazione operata dai carabinieri riceventi della irregolarità della denuncia, non ha fatto seguito il perfezionamento nell’atto.

Ne consegue che anche la richiesta di informazione di cui all’art. 408 cod. proc. pen., non risulti correttamente proposta, pacifica essendo l’inutilizzabilità dell’atto di denuncia presentato irritualmente (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, imp. Ivanov, Rv. 239695), sicchè da essa non può discendere l’obbligo della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione di cui al comma 2 della disposizione citata; alcuna irregolarità può quindi ravvisarsi nel provvedimento impugnato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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