Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-12-2010) 22-01-2011, n. 2234 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di T.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza 9/7/2008 della Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello del P.m., ha escluso la diminuente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rideterminato la pena a suo carico in anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa.

2. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per la ritenuta carenza di motivazione in ordine all’impossibilità di qualificare la sostanza rinvenuta nel possesso del T. di modica quantità, osservando che il giudice di secondo grado si era limitato a ritenere l’impossibilità di scorporare un quantitativo determinato per l’uso personale, andando di avviso contrario rispetto alla considerazione del giudice di primo grado che correttamente, a fronte della prospettazione dell’uso personale, aveva ritenuto di dover valutare ridotto l’allarme sociale.

In fatto era emersa in maniera indubbia la natura di tossicodipendente del ricorrente, avvalorata dalla circostanza che nel suo possesso non fosse stata rinvenuta sostanza da taglio, malgrado la purezza all’80% della cocaina sequestrata, elementi tutti non valutati dalla Corte d’appello, difetto rispetto al quale si denuncia il vizio di motivazione.

3. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione riguardo alla decisione di non concedere le attenuanti generiche, malgrado gli argomenti in senso favorevole prospettati dalla difesa. In particolare si contesta la sufficienza del richiamo ai precedenti penali operato dal giudice per dimostrare la pericolosità dell’imputato, che sola può indurre ad escludere l’applicazione delle invocate attenuanti; nello specifico valuta inidoneo a concludere nel senso indicato dal giudice l’unicità del precedente a carico di T., omettendo di valorizzare, in senso opposto l’azione di collaborazione alle indagini da lui prestata, nonchè la risocializzazione seguita al procedimento in esame, dovuta al contesto familiare, all’inizio di un’attività lavorativa, e dimostrata dall’assenza di successivi procedimenti a carico. Si chiede di conseguenza l’annullamento con rinvio della pronuncia indicata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza gravata risulta aver adeguatamente motivato in merito all’esclusione della valutazione di minima entità della sostanza detenuta, richiamando l’elevato grado di purezza della sostanza, ed il correlativo collegamento del T. con livelli non minimi nella catena della distribuzione della sostanza stupefacente. La motivazione richiamata risulta completa, non contraddittoria, nè illogica; per contro, appare scarsamente rilevante, in senso contrario, valorizzare la generica utilizzazione della sostanza a fini personali, atteso che non risulta documentata, nè l’entità del consumo effettivo da parte dell’interessato, nè appare facilmente spiegabile come egli avrebbe potuto fare uso personale della sostanza, non essendo risultato in possesso di sostanza da taglio, argomento che, nel senso contrario a quello ricostruito dal ricorrente, allontana, invece che rendere plausibile, l’ipotesi di un immediato uso per fini propri, e rimanda al necessario intervento di terzi collaboratori.

2. Quanto alle sollecitate attenuanti generiche, si rileva che la Corte di merito, con adeguata motivazione, ha respinto tale richiesta, formulata dalla difesa solo in atto di appello, contrastando gli elementi di fatto indicati dal richiedente per la loro concessione.

In questa sede si lamenta la mancata motivazione sulla possibilità di riconoscere le generiche, richiamando, al di là della collaborazione prestata, che per la verità si è esaurita nella consegna dello stupefacente durante la perquisizione, una serie di elementi non valorizzati nel corso del giudizio di gravame, che non risultano aver costituito oggetto di prova nei giudizi di merito, e che, in ogni caso, risultano superati dalle congruenti e non contraddittorie argomentazioni di segno contrario della corte di merito, fondate sulla rilevanza dei due precedenti specifici, e sull’irrilevanza, in senso favorevole all’imputato, dello stato di tossicodipendenza, in assenza di elementi idonei a corroborare un suo impegno per superare tale condizione.

3. L’assenza dei vizi lamentati impone di concludere per l’inammissibilità del ricorso, e conseguentemente di giungere alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre che al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che risulta equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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