Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 384 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2025 del 2009, F.C. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 5728 del 26 ottobre 2000.

In quella sede, era stato deciso l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Marche 17.12.1998, n. 1441, che aveva accolto, previa riunione, tre ricorsi dell’appellato dott. F.C. proposti: 1) il ric. n. 968/96, per l’annullamento del decreto 2.8.1996, n. 2, con cui il Commissario straordinario dell’Ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche – cui è subentrato l’Ente oggi appellante – ha licenziato senza preavviso, per giusta causa, il C., fino ad allora Segretario Generale dell’Ente stesso; 2) il ric. n. 545/97, per l’annullamento del decreto 4.9.1996, n. 5, dello stesso Commissario straordinario, nella parte in cui revoca la deliberazione 15.3.1988, n. 13, limitatamente alla previsione nella pianta organica dell’Ente del posto di segretario generale, già ricoperto dal C.; 3) il ric. n. 714/97, per l’accertamento del diritto del C. al pagamento del saldo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità e dei compensi sostitutivi e dei rimborsi non erogati (ricorso, quest’ultimo, accolto mediante la condanna ai soli rimborsi per due missioni di Lire 4.232.655 e di Lire 737.478 e ai relativi interessi legali).

Con la decisione attualmente ottemperanda, questa Sezione aveva riformato la sentenza: in toto, nei capi in cui ha accolto i ricorsi n. 968/96 e n. 545/97, e in parte nel capo relativo al ricorso n. 714/97.

Rimaneva quindi integro il capo relativo al riconoscimento al C. del diritto al conseguimento delle spettanze richieste, a titolo di pagamento delle spese di due trasferte, nonché di emolumenti stipendiali e di trattamento di fine rapporto di impiego, ai sensi e nei limiti del C.C.N.L. relativo ai dirigenti del comparto "RegioniAutonomie locali".

Mancando la completa ottemperanza alla decisione, è stato proposto il presente ricorso.

Nel giudizio, si è costituito ERF Ente regionale per le manifestazioni fieristiche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

La Sezione, con due diverse decisioni interlocutorie, ha dapprima richiesto, con decisione n. 4813 del 2009, il deposito, da parte dell’amministrazione, di una relazione contenente la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente sulla base dell’indicazione contenuta nella sentenza ottemperanda, precisando altresì come ed in che limiti abbia già eventualmente provveduto all’adempimento, e poi, con decisione n. 67 del 2010, rilevato che anche a seguito del predetto accertamento non era stato possibile risolvere il contrasto tra le differenti prospettazioni di parte in merito alla liquidazione delle somme a titolo di trattamento stipendiale e di trattamento di fine rapporto di impiego, disponeva una verificazione tramite l’ufficio dell’amministrazione più idoneo, che si ritiene di individuare nella Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona, nella persona del suo direttore, incaricandolo della quantificazione dell’eventuale posizione debitoria.

Il detto organo amministrativo depositava la sua relazione in data 6 aprile 2010.

All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – In via preliminare, va notato come il ricorrente abbia depositato uno scritto datato 6 luglio 2010, denominato "ricorso in riassunzione", con il quale introduce nuovi elementi di giudizio e chiede che venga fissata una nuova udienza di discussione. Trattandosi di atto irrituale, in quanto agli atti esistono elementi per la decisione del ricorso, lo stesso scritto verrà quindi valutato nella sua vera natura di memoria conclusionale.

3. – Venendo al merito della questione, la Sezione ritiene di poter condividere interamente la valutazione operata in sede di verificazione dalla Direzione provinciale del lavoro di Ancona.

Le scelte operate in sede di quantificazione della debenza appaiono condivisibili, sia in ragione del superamento del problema della differenza in merito alla qualifica dirigenziale applicabile nel raffronto tra il CCNL dirigenti aziende commerciali, già applicato al ricorrente nel precedente periodo, che prevedeva un’unica figura, ed i d.P.R. vigenti nel comparto autonomie locali antecedenti al CCNL 10/4/1996, che prevedevano due distinte qualifiche e conseguenti fasce retributive.

È quindi praticabile la soluzione utilizzata dalla Direzione provinciale, in quanto adottata tenendo effettivamente conto delle mansioni svolte dal ricorrente quale segretario generale dell’ente.

Del pari è giustificata la decisione di attenersi alla lettera alle norme contrattuali di cui agli artt. 33 e 35 del CCNL 10/4/96, facendo discendere dalle stesse l’applicazione al ricorrente dal 01/01/1994 al 31/12/1994 del trattamento economico previsto dall’art. 43 del d.P.R. 333/1990, adeguato economicamente ex art. 34 1° comma del CCNL 10/4/1996; dal 01/01/1995 al 30/11/1995 e dal 1/12/1995 al 2/8/1996, il trattamento economico previsto dall’art. 34 comma III del CCNL 10/04/1996.

La quantificazione così operata risulta condivisa dalla Sezione ed immune dalle riserve espresse dalle parti. In dettaglio, ed in relazione alle censure sollevata con la memoria del ricorrente del 6 luglio 2010 e dell’amministrazione con relazione del 17 novembre 2010, va osservato che:

a) appare equa la valutazione operata dalla Direzione provinciale di Ancona sull’applicabilità della delibera di giunta regionale n. 1164 del 12 maggio 1997, in quanto espressiva e consequenziale all’inclusione dell ERF all’interno della categoria degli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni a statuto ordinario, dovendosi condividere anche il riferimento alle funzioni del segretario generale come espressive del massimo livello dirigenziale;

b) che non sussistono ragioni per procedere ad una valutazione equitativa di un’indennità collegata al raggiungimento di risultati, in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro si è risolto per recesso per giusta causa;

c) parimenti possono essere conservate le indennità di superminimo e delle mensilità aggiuntive (14^, 15^ e 16^), atteso che i titoli posti a monte di tale attribuzione non risultano stati annullati in autotutela da parte dell’amministrazione.

Accanto alle voci sopra indicate, deve essere altresì conteggiato il trattamento di fine rapporto che, in assenza di diverse valutazioni, può essere quantificato nella somma indicata dalla parte ricorrente nella memoria del 6 luglio 2010 e pari a Euro. 57.841,17.

4. – Conclusivamente, va ritenuto che in favore del ricorrente C. vadano riconosciute, per il periodo oggetto di contestazione, le somme indicate nella relazione finale della Direzione provinciale del lavoro di Ancona come emolumenti maturati ma non corrisposti, pari al valore di Lire 28.583.650, nonché la somma sopra indicata per trattamento di fine rapporto, pari a Euro. 57.841,17.

In merito poi all’attribuzione dei richiesti interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, va ricordato che la rivalutazione monetaria va separatamente conteggiata sull’originario importo nominale del credito rispetto agli interessi legali maturati per il ritardo nella restituzione delle somme, stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere, nel primo, caso risarcitoria del danno da svalutazione; nel secondo, compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di denaro fruttifera per definizione. Sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e frazionata valutazione del danno da svalutazione nel periodo afferente al ritardato pagamento. A partire dalla data del 1° gennaio 1995, ai sensi dell’art. 22 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, recante disposizioni sul cumulo fra credito per interessi e rivalutazione monetaria, l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3785).

5. – Il ricorso va quindi accolto nei limiti sopra indicati. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti. Vanno invece poste a carico della parte pubblica soccombente le spese per lo svolgimento della verificazione ad opera della Direzione provinciale del lavoro di Ancona, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2025 del 2009 nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto dispone che l’ERF Ente regionale per le manifestazioni fieristiche dia integrale esecuzione alla presente decisione, adottando gli atti necessari nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;

2. Pone a carico dell’ERF Ente regionale per le manifestazioni il compenso dovuto alla Direzione provinciale del lavoro di Ancona, che liquida in complessivi Euro. 2.500,00 (euro duemilacinquecento).

3. Compensa integralmente tra le parti le residue spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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