Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-12-2010) 22-01-2011, n. 2254 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col decreto indicato in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M., ha disposto l’archiviazione del procedimento penale aperto a carico di C.G. per il reato di cui all’art. 323 c.p..

Con ricorso proposto per mezzo del proprio difensore la persona offesa S.C. ha dedotto la nullità del decreto di archiviazione per inosservanza dell’art. 408 c.p.p., comma 2, non avendo ricevuto alcun avviso della richiesta dì archiviazione, nonostante l’espressa istanza formulata nell’atto di denuncia- querela.

In prossimità dell’odierna udienza camerale il difensore del C. ha depositato memoria, con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Dagli atti risulta che il GIP ha provveduto de plano sulla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di C. G., senza che l’odierno ricorrente, il quale ne aveva fatto espressa istanza nell’atto di denuncia-querela, venisse preventivamente informato di tale richiesta.

L’omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che abbia manifestato la volontà di essere informata, comporta una grave violazione del diritto al contraddittorio, privando detta parte della facoltà di proporre opposizione, ed è, pertanto, causa di nullità del successivo decreto del GIP (Cass. Sez. 5, 3-3-2000 n. 745; Sez. 2, 2-12-2003 n. 46274; Sez. 6, 24-9- 2008 n. 38140). Tale nullità, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, deve essere fatta valere mediante ricorso per cassazione entro il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui la persona offesa ha acquisito la conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione (Cass. Cass. Sez. 6, 10-6-2004 n. 37905; Sez. 2, 26-6-2007 a. 28613; Sez. 5, 26-11-2008/22-4-2009 n. 17201).

Nel caso di specie, dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, risulta che lo S. ha avuto conoscenza del decreto di archiviazione il 16-10-2009, data in cui il suo difensore è stato autorizzato a farsi rilasciare copia integrale degli atti. Ne consegue, a tutta evidenza, la tardività del ricorso, proposto nel febbraio 2010 e, quindi, ben oltre l’indicato termine di quindici giorni.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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